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possa intervenire e, in particolare, se possa essere concordato con l’amministrazione finanziaria anche successivamente alla sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Il tema attiene alla possibilità della stessa parte, che avrebbe potuto adoperarsi prima della irrevocabilità della sentenza, di bloccare la effettività della confisca, concordando la restituzione del profitto.
La parte, cioè, si troverebbe a beneficiare, dopo la sopravvenuta irrevocablità della sentenza, di un ulteriore periodo di tempo, quello intercorrente fra la costituzione dell’impegno a restituire e l’effettiva restituzione del profitto, in cui gli effetti della definitiva confisca sarebbero provvisori79.
14. Art. 14. – Abrogazioni.
L’ultimo articolo del Titolo I del decreto 158/2015, dedicato alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, contiene le abrogazioni conseguenti agli interventi operati. In particolare:
- la lettera a) del comma 1 dell’art. 14 dispone la già ricordata abrogazione dell’art. 7, collegata alla riscrittura dell’art. 4 e in particolare alla nuova disciplina delle “valutazioni”; nonché dell’art. 16 (Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive), collegata evidentemente alla già menzionata riscrittura dell’”abuso del diritto” in ambito fiscale operata dal D. lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
- la lettera b) del comma 1 dell’art. 14 dispone l’abrogazione del comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizione che rimandava alle disposizioni di cui all'articolo 322-ter cod. pen.
79 La tesi favorevole alla possibilità di revoca da parte del giudice della esecuzione della confisca definitiva, a seguito dell’adempimento dell’impegno a restituire, è recepita nella Nota in data 8 ottobre 2015 del Procuratore della Repubblica di Trento (Dott. G. Amato), in www. penalecontemporaneo.it, 15 ottobre 2015.
ai fini della confisca per equivalente nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10- quater e 11 e che ora non trova altrimenti giustificazione alla luce del diverso e organico inserimento organico dell’istituto nel corpo del d. lgs. n. 74/2000.
§ 2. DA “LINEE GUIDA SULLA REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MARZO 2014 N. 23” (PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO, IN DPC 14/10/2015)
La confisca del profitto. - Notevoli problemi pone il nuovo articolo 12 bis dedicato alla confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti “per uno dei delitti” previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000.
La disposizione ha, per esplicita indicazione normativa, una finalità di razionalizzazione sistematica, giacchè, in tal modo, viene ricondotta nell’ambito del decreto legislativo n. 74 del 2000, dedicato ai reati fiscali, la disposizione definita “extravagante” finora contenuta nell’articolo 1, comma 143 della legge 24 dicembre 2007 n. 144 [legge finanziaria 2008].
Si tratta [va], come è noto, della disposizione con cui era stata estesa (a partire dal 1° gennaio 2008) la confisca anche per equivalente prevista dall’articolo 322 ter c.p. ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.
[“Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322 ter del codice penale”].
Quanto all’ambito di operatività, il novum normativo non presenta allora particolari novità, al di là della diversa tecnica normativa utilizzata per indicare i reati presupposti, legittimanti la confisca [alla indicazione nominativa, si preferisce il richiamo generico al
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