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sollecitate
dallo
stesso
Gip).
La
richiesta
andrà
nuovamente
notificata
alle
parti;
Il
procedimento
Al
fine
di
elaborare
criteri
più
precisi
e
di
evitare
possibili
disparità
di
trattamento
appare
opportuno
prevedere,
almeno
per
la
prima
fase
applicativa,
il
previo
visto
del
Procuratore
sulle
richieste
di
archiviazione.
In
concreto,
fermo
restando
le
consuete
interlocuzioni
informali:
·∙
il
fascicolo,
con
la
richiesta
di
archiviazione
in
originale
e
una
copia
della
stessa,
sarà
trasmesso
alla
segreteria
del
Procuratore;
·∙
il
fascicolo,
dopo
l’esame,
sarà
restituito
col
provvedimento
vistato
(anche
previa
interlocuzione);
·∙
la
copia
della
richiesta
sarà
custodita
presso
la
segreteria
del
Procuratore;
·∙
all’esito
delle
determinazioni
sarà
trasmessa
alla
segreteria
del
Procuratore
copia
del
provvedimento
del
Gip
di
rigetto
della
richiesta,
comunque
formulata
(rigetto,
ordine
imputazione,
etc.).
I
provvedimenti
in
materia
di
libertà
personale
Si
è
ricordato
che
la
presenza
di
una
causa
di
non
punibilita
̀ non
consente
l’applicazione
di
misure
cautelari
(273,
co.
3,
c.p.p.)
o
dell’arresto
o
del
fermo
(art.
385
c.p.p.).
Il
PM
di
turno
potrà
offrire
alla
polizia
giudiziaria
le
indicazioni
necessarie
sull’applicabilità
dell’istituto
7.2
L’udienza
preliminare
Nella
fase
dell'udienza
preliminare,
avendo
il
pubblico
mistero
già
ritenuto
di
non
richiedere
l’archiviazione,
ferma
restando
l’autonomia
del
PM
d’udienza,
le
determinazioni
non
potranno
che
essere
confermate,
salvo
che
non
siano
emerse
nuove
circostanze
di
fatto
offerte
dalla
difesa
o
comunque
dalla
stessa
evidenziate,
tali
da
giungere
a
una
diversa
determinazione.
In
tale
caso,
e
specificamente
nel
caso
di
applicazione
da
parte
del
giudice
con
la
sentenza
di
proscioglimento,
sarà
informato
il
Procuratore
in
modo
tale
da
consentire
di
“raccogliere”
l’orientamento
del
Gup.
Restano
fermi
gli
ordinari
criteri
fissati
nel
documento
organizzativo
sull’impugnabilità
della
sentenza
di
proscioglimento
ex
art.
425
c.p.p.
e
sul
coordinamento
tra
sostituto
e
Procuratore.
Copia
del
ricorso
proposto
del
sostituto
procuratore
sarà
trasmessa
alla
Segreteria
del
Procuratore
per
le
note
ragioni
di
documentazione
(in
tale
modo
procederà
anche
il
Procuratore).
7.3
Il
giudizio
abbreviato
Per
il
giudizio
abbreviato
si
può
ripercorrere
quanto
indicato
per
l’udienza
preliminare
(determinazioni,
informativa
sulla
sentenza,
impugnazione).
Qualora
si
tratti
di
giudizio
abbreviato
relativo
a
rito
monocratico,
con
la
presenza
del
Vice
Procuratore
Onorario,
qualora
lo
stesso
intenda
richiedere
la
sentenza
di
proscioglimento
per
“particolare
tenuità
del
fatto”
(all’esito
di
nuove
emergenze)
informerà
preventivamente
il
PM
delle
indagini
ovvero
(qualora
questo
non
sia
tempestivamente
reperibile)
il
PM
di
turno
per
le
relative
determinazioni.
Tale
indicazione
appare
necessaria
in
questa
prima
fase
di
applicazione
per
le
ragioni
più
volte
ricordate.
7.4
Il
”predibattimento”
Anche
per
la
fase
predibattimentale
(ove,
come
detto,
il
consenso
del
PM
potrebbe
essere
ritenuto
presupposto
imprescindibile)
si
richiama
quanto
esposto
per
l’udienza
preliminare
e
per
il
giudizio
abbreviato
(determinazioni,
informativa
sulla
sentenza,
impugnazione).
7.5
Il
dibattimento
Nel
corso
del
dibattimento
potrà
essere
necessario
fare
confluire
gli
elementi
raccolti
sull’insussistenza
della
causa
di
non
punibilità
con
specifico
riferimento
agli
elementi
(ritenuti
rilevanti)
sulla
non
abitualità
del
comportamento
qualora
questi
non
risultino
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