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1)
reati
per
le
quali
è
prevista
una
specifica
causa
di
non
punibilità
nel
caso
di
«eliminazione»
degli
effetti
del
reato.
In
tale
caso,
avendo
il
legislatore
valutato
la
presenza
di
un’offesa
di
rilievo
tale
da
consentire
la
non
punibilità
qualora
l’autore
del
reato
si
attivi
per
eliminare
le
conseguenze
della
sua
condotta,
appare
problematica
l’applicabilità
della
causa
di
non
punibilità.
Ci
si
riferisce
alle
ipotesi
in
cui
è
prevista
la
ripristino
in
pristino
o
istituti
analoghi;
2)
Reati
per
i
quali
sono
previste
soglie
di
punibilità.
Nelle
fattispecie,
in
particolare
tributarie,
in
cui
sono
previste
soglie
di
punibilità
appare
problematica
l’applicabilità
della
causa
di
non
punibilità
avendo
il
legislatore
previsto
una
soglia
a
partire
dalla
quale
è
punibile
il
reato;
3)
Reati
per
i
quali
la
punibilità
è
prevista
all’esito
dell’accertamento
del
superamento
di
valori
di
carattere
tecnico.
Non
sembra
potersi
desumere
dalla
struttura
della
norma
l’inapplicabilità
della
causa
di
non
punibilità,
riverberandosi
l’entità
del
superamento
sulla
valutazione
del
requisito
dell’’esiguità
dell’offesa.
4)
Reati
che
consentono
l’oblazione
o
altre
modalità
di
definizione
analoghe.
Non
si
ravvisano
ragioni
per
la
non
applicabilità
tendenziale
della
causa
di
non
punibilità.
Del
resto
non
può
escludersi
che
l’interessato
possa
chiedere
l’oblazione
anche
dopo
la
richiesta
di
non
punibilità
per
particolare
tenuità
dell’offesa;
3)
Reati
che
prevedono
cause
estintive
all’esito
di
rilascio
di
atti
amministrativi
in
sanatoria.
Anche
in
questo
caso,
in
linea
di
principio,
non
vi
è
ragione
di
escludere
l'applicabilità
dell'istituto.
Opereranno
gli
ordinari
criteri.
4)
Reati
che
prevedono
la
confisca
obbligatoria
del
profitto
del
reato
(in
via
diretta
o
per
equivalente).
La
previsione
della
misura
di
sicurezza
non
appare
ostativa,
pur
se
un
rilevante
criterio
di
valutazione
dell’esiguità
dell’offesa
sarà
rappresentata
proprio
dalla
entità
del
profitto;
5)
Reati
ambientali
ed
edilizi.
Se
commessi
in
zone
vincolate
appare
problematica
l’applicabilità,
salve
le
violazioni
di
carattere
esclusivamente
formale.
In
ogni
caso
per
i
reati
ambientali
va
dato
avviso
al
Ministero
dell’ambiente
art.
311
d.lgs.
152/06),
oltre
all’ente
locale;
per
i
reati
edilizi
all’ente
locale;
6)
Reati
che
prevedono
come
elemento
costitutivo
o
dell’aggravante
una
rilevante
offesa
o
un
rilevante
pericolo.
In
tale
caso
il
legislatore
ha
già
operato
una
scelta
sulla
rilevanza
del
requisito.
Ad
esempio
per
il
reato
di
cui
all’art.
570,
co.
2,
n.
2);
7)
Reati
che
prevedono
come
elemento
costitutivo
o
dell’aggravante
il
riferimento
all’offesa
o
al
pericolo.
Si
tratta,
ad
esempio,
delle
fattispecie
in
cui
il
dolo
specifico
è
costruito
sulla
base
del
danno
causato.
In
tali
ipotesi
occorrera
̀ una
penetrante
valutazione
sul
requisito
dell’esiguità
del
danno
o
del
pericolo.
8)
Reati
contro
il
patrimonio.
Particolare
rilievo
dovrà
essere
attribuito,
ai
fini
dell’esiguità
dell’offesa,
all’entità
del
danno
causato.
6.6
Il
giudizio
globale
Si
ribadisce
che
occorre
un
giudizio
globale
che,
tenendo
conto
degli
elementi
indicata,
fa
ritenere
il
fatto
di
particolare
tenuità.
Solo
un
giudizio
sintetico,
ma
complessivo,
sul
fatto,
tenendo
conto
di
tutti
gli
elementi
indicati,
consente
di
assicurare
un
apprezzamento
complessivo
della
particolare
tenuità
dell’offesa.
7.
Linee
guida
sui
profili
procedimentali
7.1
Le
indagini
preliminari
Finalità
Nella
fase
delle
indagini
preliminari
l’operatività
della
causa
di
non
punibiltà
consegue
il
massimo
obiettivo
di
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