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“deflazione”,
impedendo
l’ulteriore
corso
del
procedimento.
Il
ruolo
del
pubblico
ministero
appare
di
rilevo
essendo
a
lui
attribuita
la
possibilità
di
attivare
il
relativo
procedimento
richiedendo
l’archiviazione.
L’attività
d’indagine
Saranno
svolte
tutte
le
indagini
utili
per
assumere
le
determinazioni,
anche
sulla
ricorrenza
della
causa
di
non
punibilità
(art.
326
c.p.p.).
Con
specifico
riferimento
alla
non
abitualità
del
comportamento,
fermo
restando
che
viene
emanata
una
specifica
direttiva
alla
polizia
giudiziaria
con
l’obiettivo
di
fare
confluire
nella
comunicazione
della
notizia
di
reato
elementi
sulla
non
abitualità
del
comportamento,
potranno
essere
acquisiti
tutti
gli
elementi
utili
per
le
relative
determinazioni.
Soccorrono,
in
primo
luogo,
il
certificato
penale
e
quello
dei
carichi
pendenti
(e,
all’esito,
i
relativi
atti:
decreto
che
dispone
il
giudizio,
sentenza
non
definitiva).
In
attesa
del
sistema
unico
nazionale,
potrà
richiedersi
il
certificato
dei
carichi
pendenti
dei
luoghi
ritenuti
rilevanti
sulla
base
dell’esame
degli
atti.
Potranno
verificarsi
eventuali
ulteriori
iscrizioni
nel
registro
notizie
di
reato,
con
acquisizione
di
atti
utili
qualora
il
procedimento
sia
definito
(in
particolare
della
richiesta
e
del
decreto
di
archiviazione).
Nel
caso
in
cui
il
procedimento
sia
pendente
dovranno
conciliarsi
le
esigenze
di
segretezza
che
potrebbero
essere
compromesse
da
acquisizione
di
atti
o
dati
che
diverrebbero
noti
all’esito
della
richiesta
di
archiviazione.
Previo
coordinamento
col
PM
titolare
potranno
essere
acquisiti
atti
ostensibili
o
attestazione
di
segreteria
(che
sono,
del
resto,
rilasciati
anche
alle
parti
ex
art.
335,
co,.
3
e
4,
c.p.p.).
Potranno
essere
richiesti
alla
polizia
giudiziaria
elementi
idonei
a
rivelare
circostanze
di
fatto
certe
e
univoche
utili
per
le
ulteriori
valutazioni.
Ad
esempio,
denunce
(ed
eventualmente
il
loro
esito),
in
particolare
per
fatti
analoghi
(truffe
via
internet,
generalmente
“seriali”)
che
potranno
attestare
i
fatti
emersi.
L’indagato
e
il
suo
difensore
potranno
sollecitare
l’applicazione
della
particolare
tenuità
del
fatto,
anche
richiedendo
attività
d’indagine.
Tale
facoltà
potrà
essere
esercitata
anche
dopo
la
notifica
dell’art.
415
bis
c.p.p.
Il
rigetto
della
richiesta
andra
̀ succintamente
motivato
e
comunicato
all’interessato.
La
richiesta
di
archiviazione
E’
stato
predisposto
un
modulo
(allegato)
di
richiesta
di
archiviazione
che
potrà
essere
utilizzato
per
consentire
un’uniforme
modalità
applicativa.
Il
modulo
sarà
progressivamente
aggiornato
sulla
base
della
concreta
applicazione
e
delle
esigenze
che
dovessero
emergere.
Il
modulo
è
stato
predisposto
per
consentire
la
ricostruzione
del
fatto
anche
per
le
eventuali
successive
valutazioni
in
presenza
di
altri
procedimenti
nei
confronti
dello
stesso
indagato
(oltre
che
l’iscrizione
nel
casellario
giudiziale
se
sarà
seguita
questa
interpretazione).
Pertanto:
·∙
va
formulata
l’imputazione
del
reato
contestato,
con
una
descrizione
del
fatto
non
necessariamente
analitica
come
nel
caso
di
esercizio
dell’azione
penale,
ma
con
l’indicazione
delle
norme
di
legge
violate,
delle
aggravanti
(eventualmente
della
recidiva),
del
luogo
e
dell’epoca
di
commissione
del
reato;
·∙
vanno
indicati
i
presupposti
relativi
ai
singoli
requisiti
di
applicabilità
anche
al
fine
di
consentire
l’individuazione
dei
criteri
seguiti
e,
dunque,
dunque
l’elaborazione
nel
tempo
di
criteri
più
specifici.
La
richiesta
potrà
essere
formulata:
·∙
anche
all’esito
della
restituzione
degli
atti
da
parte
del
Gip
(de
plano,
ovvero
con
ordine
di
svolgimento
delle
indagini),
disattesa
l’iniziale
valutazione
di
infondatezza
della
notizia
di
reato
(o
di
sussistenza
di
una
diversa
causa
di
cui
all’art.
411
c.p.p.),
anche
all’esito
di
ulteriori
indagini
(in
particolare
se
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