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dagli
atti
inseriti
nel
fascicolo
del
dibattimento
(certificato
penale).
Appare
superfluo
tentare
di
individuare
ulteriori
criteri,
rimessi
alla
pratica
applicativa.
Solo
in
via
esemplificativa
può
evidenziarsi:
·∙
che
le
circostanze
relative
alla
causa
di
non
punibilità
sono
oggetto
di
prova
(in
questo
caso
contraria
per
il
PM),
ai
sensi
dell’art.
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c.p.p.;
·∙
che
la
questione
si
porrà
nei
limitati
casi
in
cui
sia
prospettabile
astrattamente,
ovvero
sia
stata
richiesta,
la
causa
di
non
punibilità
in
esame;
La
richiesta
di
proscioglimento
potrà
essere
avanzata,
con
evidenza,
all’esito
di
emergenze
dibattimentali
sulla
ricorrenza
della
causa
di
non
punibilità.
dibattimento)
può
richiamarsi
quanto
esposto,
con
la
precisazione
che
l’introduzione
della
nuova
normativa
comporterà
il
verificarsi
di
numerosi
casi
in
cui
sarà
prospettabile
l’esistenza
della
causa
di
non
punibilità,
anche
in
assenza
di
nuove
emergenze,
da
parte
dello
stesso
PM.
Tale
evenienza
si
verificherà,
in
particolare,
nei
procedimenti
con
rito
monocratico,
ragion
per
cui
sarà
più
impegnativo
il
ruolo
dei
VPO
e
del
PM
titolare
delle
indagini
e
di
turno
per
le
opportune
indicazioni
richieste.
8.
La
verifica
dell’applicazione
delle
linee
guida
Le
presenti
linee
guida
saranno
riviste
nel
loro
complesso
all’esito
di
un
congruo
periodo
di
applicazione
che,
allo
stato,
si
individua
nel
15
settembre
2015.
Naturalmente,
fino
alla
data
indicata,
si
procederà
progressivamente
ad
aggiornamenti
sulla
base
delle
concrete
evenienze.
9.
Comunicazioni
Il
presente
documento
che
non
ha
carattere
riservato
per
evidenti
ragioni
di
trasparenza
espressamenteindicate,
sarà
inviato
al
Procuratore
Generale
presso
la
Corte
d’Appello,
al
Presidente
del
Tribunale,
al
Presidente
del
Consiglio
dell’Ordine
degli
Avvocati.
Lanciano
1
aprile
2015
Può
richiamarsi
quanto
esposto
per
l’udienza
preliminare
in
ordine
agli
oneri
nei
confronti
dei
VPO
e
della
comunicazione
al
Procuratore
della
sentenza
di
proscioglimento
per
ricorrenza
della
causa
di
non
punibilità.
7.6
Le
ulteriori
fasi
L’esito
delle
impugnazioni
proposte
alla
sentenza
con
cui
è
stata
applicata
la
causa
di
non
punibilità
sarà
comunicata
alla
segreteria
del
Procuratore
(quando
nota,
come
nel
caso
di
ricorso
per
Cassazione).
7.7.
Il
regime
transitorio
Nella
prima
fase
applicativa,
che
peraltro
durerà
fino
alla
definizione
dei
procedimenti
in
corso
sorti
prima
del
2
aprile,
occorre
individuare
specifiche
modalità
dirette
a
raggiungere
gli
obiettivi
indicati:
·∙
qualora
il
procedimento
non
sia
stato
definito
con
esercizio
dell’azione
penale
troveranno
applicazioni
le
linee
guida
esposte;
·∙
qualora
sia
stata
già
avanzata
richiesta
di
archiviazione,
per
infondatezza
della
notizia
di
reato
o
per
altra
causa,
si
potrà
modificare
la
richiesta,
come
detto,
all’esito
della
restituzione
degli
atti
da
parte
del
Gip;
·∙
nelle
diverse
fasi
(udienza
preliminare
giudizio
abbreviato,
fase
predibattimentale,
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