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delimitare
e
circoscrive
il
danno
e
il
pericolo
determinato
in
misura
limitata
o
modesta;
-‐
degli
effetti
“oggettivamente”
verificatisi
sulla
persona
offesa,
valutate
anche
le
condizioni
della
stessa.
Per
i
reati
che
ledono
beni
costituzionalmente
tutelati
nell’interesse
della
collettività,
come
l’ambiente
(art.
9,
co.
2,
Cost.),
la
valutazione
non
può
risentire
dell’eventuale
“degrado”
preesistente
del
territorio.
6.4
Criteri
relativi
al
secondo
requisito
b)
il
comportamento
non
abituale
6.4.1
1)
Indicati
dalla
norma
Criteri
ostativi
(art.
131-‐bis,
comma
2)
Il
comportamento
non
è
abituale
nel
caso
in
cui
l'autore
·∙
sia
stato
dichiarato
delinquente
abituale
(art.
102,
103,
104
c.p.),
professionale
(art.
105
c.p.)
o
per
tendenza
(art.
108
c.p.).
La
disposizione
non
impedisce
l’applicazione
dell’istituto
nel
caso
in
cui
gli
effetti
si
estinguano
con
la
riabilitazione
(ex
art.
109
u.c.
c.p.p.),
venendo
meno
la
ragione
stessa
del
presupposto
ostativo
in
esame;
·∙
abbia
commesso
più
reati
della
stessa
indole,
anche
se
ciascun
fatto,
isolatamente
considerato,
sia
di
particolare
tenuità.
Si
esclude
la
non
punibilità
nel
caso
di
realizzazione
di
più
fattispecie
che
evidenzino
condotte
finalizzate
a
violare
disposizioni
con
“caratteri
fondamentali
comuni”
(art.
101
c.p.)
che,
perciò,
evidenziano
l’assenza
di
tenuità
particolare
pur
se
ogni
episodio
potrebbe
avere
tali
caratteristiche.
In
ogni
caso
il
riferimento
alla
commissione
di
reati
impone
che
si
tratti
di
reati
accertati
con
sentenza
definitiva.;
·∙
qualora
si
tratti
di
reati
che
abbiano
ad
oggetto
condotte
plurime,
abituali
e
reiterate
Il
riferimento49
si
riferisce,
seppur
49
Anche
in
questo
caso
l’espressione
è
stata
inserita
su
suggerimento
della
commissione
giustizia
dopo
che
era
stata
prospettata
la
possibilità
di
applicazione
dell’istituto
anche
al
attraverso
il
richiamo
al
comportamento
(e
non
al
reato),
anche
al
reato
abituale
ovvero
a
reati
che
esprimono
condotte
plurime
e
reiterate
(ad
esempio,
art.
572
prima
della
modifica
operata
dalla
l.
172/12,
art.
612-‐bis
c.p.).
6.4.2
2)
Desunti
dalla
norma
Il
comportamento
valutabile
La
non
abitualità
del
comportamento
potrà
desumersi
anche
da
condotte
per
le
quali
non
è
intervenuto
un
precedente
accertamento
giudiziale
definitivo.
Potranno
valutarsi
comportamenti
risultanti
da
precedenti
giudiziari,
quali
condanne
non
definitive,
declaratorie
di
estinzione
del
reato,
d’improcedibilità,
di
non
punibilità
(anche
per
particolare
tenuità
del
fatto,
etc.,
comunque
risultanti
(da
sentenza,
da
decreto
di
archiviazione,
da
altre
circostanze).
In
ogni
caso
il
comportamento
deve
essersi
verificato
con
certezza.
Criteri
non
ostativi:
·∙
un
solo
precedente
(condanna
irrevocabile)
per
reato
non
della
stessa
indole,
pur
se
si
tratta
di
comportamento
di
cui
deve
tenersi
conto
(in
concreto
una
condanna
per
reato
non
della
stessa
indole,
risalente
nel
tempo,
può
non
rilevare);
·∙
precedenti
penali
e
giudiziari
per
reati
non
della
stessa
indole
che
rispetto
al
fatto
per
cui
si
procede
appaiano
non
indicativi
di
un’abitualità;
Criteri
ostativi:
·∙
la
permanenza
del
reato
che
esprime
l’attualità
di
un’offesa
che
impedisce
di
considerarla
esigua;
·∙
reati
commessi
col
vincolo
della
continuazione,
in
considerazione
della
causa
ostativa
della
pluralità
di
condotte.
6.5
3)
Criteri
orientativi
(tendenziali)
sulla
concreta
applicabilità
specifici
è
possibile
individuare,
all’esito
delle
prime
valutazioni,
alcune
linee
orientative.
reato
abituale
(se
presenti,
ovviamente,
gli
ulteriori
criteri,
della
particolare
tenuità)
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