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Il
riferimento
ai
“provvedimenti
giudiziari
definitivi...che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità...”
impone
inequivocabilmente
l’iscrizione
delle
sentenze
di
proscioglimento
(richiamate
espressamente
se
relative
a
misure
di
sicurezza)
emesse
con
tale
formula
(in
qualunque
fase
e
indipendentemente
dagli
effetti
che
producono,
in
precedenza
ricordati).
Qualche
dubbio
può
sorgere
per
il
decreto
di
archiviazione
che
non
sembra
assumere
i
contorni
di
“provvedimento
definitivo”,
pur
se
l’iscrizione
appare
coerente,
anche
per
consentire
la
verifica
successiva
della
non
abitualità
dei
comportamenti47.
5.8.
L’immediata
applicabilità,
l’assenza
di
disciplina
transitoria
Non
può
dubitarsi
dell’immediata
applicabilità
della
causa
di
non
punibilità
ai
sensi
dell’art.
25,
co.
2
Cost.
e
2
co.
2
c.p.,
sia
per
la
collocazione
formale
della
norma,
sia
-‐
soprattutto
-‐
per
la
scelta
di
“costruire”
il
nuovo
istituto
con
natura
sostanziale
attraverso
la
testuale
indicazione
della
“non
punibilità”
dell’autore
del
reato.
Non
è
prevista
alcuna
disciplina
transitoria
che
avrebbe
potuto
regolare
alcune
modalità
applicative
nelle
varie
fasi
in
cui
si
trovano
i
procedimenti
e
processi
pendenti
per
accelerarne
la
possibile
applicazione48.
6.
Linee
guida
su
condizioni
e
requisiti
di
applicabilità
6.1
Premessa
47
La
relazione
allo
schema
dà
per
scontata
l’iscrizione.
Il
parere
tecnico
dell’ufficio
studi
della
Camera
chiedeva
una
specificazione,
ma
tale
suggerimento
non
veniva
raccolto
nel
parere,
sicchè
la
mancata
modifica
conferma
il
contenuto
della
relazione
sulla
necessità
dell’iscrizione.
48
In
particolare
nel
caso
in
cui
il
processo
penda
in
Cassazione.
All’esito
dell’esame
della
nuova
deve
ribadirsi
che
le
linee
guida
prevedono
criteri
applicativi
del
nuovo
istituto
tenendo
conto
di
quelli,
come
visto
rigorosi
e
specifici,
fissati
dal
legislatore,
senza
alcuna
finalità
deflattiva
o
riduttiva,
ma
con
l’obiettivo
di
attuare
la
nuova
causa
di
punibilità
nei
limiti
e
con
l’estensione
prevista.
I
criteri
elaborati,
come
già
si
è
detto,
tentano
di
rispondere
alle
seguenti
esigenze:
-‐
individuazione
in
concreto
dei
requisiti
di
applicabilità
e
previsione
di
apposite
procedure
al
fine
di
evitare
possibili
disparità
di
trattamento;
-‐
garanzia
di
“trasparenza”
delle
scelte
adottate;
-‐
consapevolezza
della
necessità
di
progressiva
revisione
delle
linee
guida
all’esito
del
monitoraggio
della
prima
applicazione.
Si
ribadisce
che
un’affidabile
catalogo
di
“situazioni”
che
consentano
la
richiesta
della
causa
di
non
punibilità
potrà
essere
predisposto,
attraverso
un’operazione
“ricognitiva”,
solo
all’esito
dell’applicazione
e,
perciò,
delle
determinazioni
del
Giudice.
La
pluralità
di
requisiti
richiesti,
relativi
al
caso
concreto
esaminato,
impone
un
giudizio
globale
che
consente,
in
modo
affidabile,
solo
un’operazione
ricognitiva.
Una
diversa
opzione,
soprattutto
in
questa
prima
fase,
potrebbe
alimentare
il
rischio
ventilato
di
una
sostanziale
depenalizzazione
o
di
discrezionalità
dell’esercizio
dell’azione
penale.
Si
potrebbe
anche
individuare
da
subito
un
limite,
ad
esempio,
per
le
cd.
truffe
internet
con
riferimento
a
un
importo,
ma
sarebbe
poi
arduo
indicare
tutte
le
possibili
variabili,
a
partire
da
quelle
sulla
non
abitualità
del
comportamento.
Dopo
avere
esposto
i
criteri
di
applicabilità,
si
esporranno
quelli
relativi
ai
requisiti
suddividendoli
in
criteri:
1)
indicati
espressamente
nella
norma
(già
esposti)
2)
desunti
dalla
norma
(già
esposti)
3)
sulla
concreta
applicabilità.
48