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ordinari
criteri
in
materia
di
onere
della
prova
e
anche
di
allegazione
gravante
sull’indagato
in
materia
di
riconoscimento
di
cause
di
non
punibilità44,
pur
se
non
sempre
sarà
agevole
fare
confluire
nell’istruttoria
dibattimentali
fatti
relativi
a
comportamenti
non
risultanti
da
precedenti
penali.
In
tale
caso,
ai
sensi
dell’art.
651
bis,
comma
1,
c.p.p.,
“la
sentenza
penale
irrevocabile
di
proscioglimento
pronunciata
per
particolare
tenuita'
del
fatto
in
seguito
a
dibattimento
ha
efficacia
di
giudicato
quanto
all'accertamento
della
sussistenza
del
fatto,
della
sua
illiceita'
penale
e
all'affermazione
che
l'imputato
lo
ha
commesso,
nel
giudizio
civile
o
amministrativo
per
le
restituzioni
e
il
risarcimento
del
danno
promosso
nei
confronti
del
condannato
e
del
responsabile
civile
che
sia
stato
citato
ovvero
sia
intervenuto
nel
processo
penale”.
5.6.
Il
proscioglimento
ex
art.
129
c.p.p.
Non
è
stato
modificato
l’art.
129
c.p.p.
che,
com’è
noto
prevede
la
declaratoria
d’improcedibilità
in
ogni
stato
e
grado
del
giudizio
in
presenza
di
“determinate
cause
di
non
punibilità”.
L’elenco
tassativo
contenuto
nella
norma
e
la
mancata
modifica,
pure
proposta45,
fa
44
Cfr.,
ad
esempio,
S.C.
sent.
n.
1401/15
“In
tema
di
reati
contro
l'amministrazione
della
giustizia,
la
norma
di
cui
all'art.
384
cod.
pen.
contempla
un'esimente
ovvero
un
elemento
negativo
del
fatto-‐ reato,
la
prova
della
cui
ricorrenza
è
demandata
all'imputato
che
intende
avvalersene
e
che,
al
fine
di
assolvere
all'onere
probatorio,
non
può
limitarsi
alla
mera
allegazione
delle
condizioni
della
sua
esistenza,
occorrendo
l'indicazione
di
elementi
specifici
che
pongano
il
giudice
in
condizione
di
rilevarne
l'applicabilità.”.
Nello
stesso
senso
la
giurisprudenza
in
tema
di
cause
di
giustificazione
(ad
esempio
S.C.
sent.
n.
15484/04).
45
La
modifica
dell’art.
129
c.p.p.
era
presente
nello
schema
di
decreto:
“Art.
3,
al
comma
1
dell’articolo
129,
dopo
le
parole:
«non
è
previsto
dalla
legge
come
reato»
sono
inserite
le
seguenti:
«o
che
l’imputato
non
è
punibile
ai
sensi
dell’articolo
131-‐ bis
del
codice
penale»);
ritenere
inapplicabile
il
proscioglimento
per
particolare
tenuità
del
fatto
ex
art.
129
c.p.p.
Dal
punto
di
vista
pratico
ciò
comporta,
ad
esempio,
l’impossibilità
di
declaratoria
nel
caso
di
richiesta
di
decreto
penale
o
di
patteggiamento.
5.7
L’iscrizione
nel
casellario
giudiziale
Si
prevede
l’iscrizione
nel
casellario
giudiziale
dei
provvedimenti
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale
e
il
coordinamento
con
le
norme
sulle
eliminazioni
e
sull’attestazione
nel
certificato
richiesto
dalle
parte
(art.
4
del
d.lgs.
in
esame46).
La
nuova
disposizione
risulta
del
seguente
tenore:
“Nel
casellario
giudiziale
s’iscrivono
per
estratto....
f)
i
provvedimenti
giudiziari
definitivi
che
hanno
prosciolto
l'imputato
o
dichiarato
non
luogo
a
procedere
per
difetto
di
imputabilità,
o
disposto
una
misura
di
sicurezza,
nonche'
quelli
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐
bis
del
codice
penale”.
46
1.
Al
testo
unico
delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
casellario
giudiziale,
di
anagrafe
delle
sanzioni
amministrative
dipendenti
da
reato
e
dei
relativi
carichi
pendenti
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
14
novembre
2002,
n.313,
sono
apportate
le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo
3,
comma
1,
lettera
f),
dopo
le
parole:
«misura
di
sicurezza»
sono
aggiunte
le
seguenti:
«,
nonchè
quelli
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale.»;
b)
all'articolo
5,
comma
2,
dopo
la
lettera
d)
è
inserita
la
seguente:
«d-‐bis)
ai
provvedimenti
giudiziari
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
trascorsi
dieci
anni
dalla
pronuncia;»;
c)
all'articolo
24,
comma
1,
dopo
la
lettera
f)
è
inserita
la
seguente:
«f-‐bis)
ai
provvedimenti
giudiziari
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
quando
la
relativa
iscrizione
non
è
stata
eliminata;».
d)
all'articolo
25,
comma
1,
dopo
la
lettera
f)
è
inserita
la
seguente:
«f-‐bis)
ai
provvedimenti
giudiziari
che
hanno
dichiarato
la
non
punibilità
ai
sensi
dell'articolo
131-‐bis
del
codice
penale,
quando
la
relativa
iscrizione
non
e'
stata
eliminata;».
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