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giurisprudenza
in
materia
di
opposizione
alla
richiesta
di
archiviazione
oggi
prevista)42.
Gli
effetti
del
decreto
di
archiviazione
Deve
ritenersi
che
gli
effetti
del
decreto
di
archiviazione
siano
quelli
“precari”
tipici
di
tale
atto
(pur
se
va
iscritto
nel
casellario
giudiziale),
ragion
per
cui
non
può
escludersi
la
riapertura
delle
indagini
nei
casi
previsti
dall’art.
414
c.p.p.,
nei
limitati
casi
in
cui
in
concreto
ciò
sia
possibile.
Il
decreto
di
archiviazione
non
fa
stato
nel
giudizio
civile
o
amministrativo,
producendo
quale
unico
effettivo
pregiudizio
l’accertamento
del
fatto-‐reato,
con
la
conseguenza
che
potrà
tenersene
conto
ai
fini
dell’insussistenza
della
“non
abitualità
del
comportamento”.
Archiviazione,
autore
ignoto,
presenza
di
cause
estintive
del
reato
L’archiviazione
per
essere
rimasto
ignoto
l’autore
del
reato
prevale
(o
meglio,
precede)
su
quella
per
tenuità
che
presuppone
una
valutazione
sull’abitualità
del
comportamento
e,
dunque,
l’identificazione
dell’autore
del
reato.
L’archiviazione
per
improcedibilità
(ad
esempio
per
mancanza
di
querela),
non
presupponendo
l’accertamento
della
commissione
del
reato,
prevalere
sulla
causa
di
non
punibilità.
Ad
analoga
conclusione
dovrebbe
pervenirsi
per
tutte
le
cause
estintive
per
i
più
limitati
effetti.
La
modifica
della
richiesta
di
archiviazione
Può
modificarsi
l’iniziale
richiesta
di
archiviazione
per
diversa
causa
formula
in
quella
per
“particolare
tenuità
del
fatto”
all’esito
di
nuove
emergenze
da
cui
desumere
l’esistenza
dei
relativi
requisiti
(anche
all’esito
di
ulteriori
indagini).
Pertanto,
qualora
gli
atti
siano
restituiti
dal
Gip
(de
plano,
ovvero
con
ordine
di
svolgimento
delle
indagini)
perchè
disattesa
l’iniziale
valutazione
di
infondatezza
della
notizia
di
reato
(o
di
sussistenza
di
una
causa
42
Non
è
stato
accolta
la
richiesta
di
prevedere
un’apposita
forma
di
reclamo
prospettata
nel
corso
delle
audizioni
parlamentari.
di
cui
all’art.
411
c.p.p.
diversa
dalla
particolare
tenuità
del
fatto),
potrà
richiedersi
l’applicazione
della
causa
di
non
punibilità.
In
ogni
caso,
dovrà
essere
dato
avviso
alla
parte
offesa
e
all’indagato
per
consentire
di
esprimere
il
dissenso
sulla
richiesta.
Non
sembra
che
possa
pervenirsi
a
tale
conclusione
sulla
base
della
mera
sollecitazione
del
Gip
nel
corso
dell’udienza
fissata
nei
casi
previsti
(se
presente
il
PM),
non
potendo
disattendersi
la
richiesta
di
infondatezza
della
notizia
di
reato
avanzata
in
assenza
di
nuovi
elementi
di
fatto
o
di
una
formale
decisione
del
Giudice.
I
provvedimenti
in
materia
di
libertà
personale
La
presenza
di
una
causa
di
non
punibilità,
come’è
noto,
non
consente
l’applicazione
di
misure
cautelari
(273,
co.
3,
c.p.p.)
o
dell’arresto
o
del
fermo
(art.
385
c.p.p.).
Nessuna
questione
può
porsi
per
le
misure
cautelari,
richieste
dal
PM.
Egualmente
non
è
ipotizzabile
che
possano
sorgere
questioni
con
riferimento
al
fermo
che,
tra
l’altro,
prevede
un
limite
edittale
superiore
a
quello
di
applicabilità
della
causa
di
non
punibilità.
Per
l’arresto
obbligatorio,
in
molti
casi
i
limiti
edittali
previsti
in
generale
e
le
pena
delle
specifiche
ipotesi
previste
non
consente
di
ipotizzare
l’applicabilità
della
causa
di
non
punibilità.
Potrebbero
residuare,
in
via
di
mera
ipotesi,
alcuni
casi
di
reato
tentato
per
fattispecie
espressamente
previste,
quali
i
furti
tentati
previsti
dall’art.
380
co.
2,
lett.
e)
ed
e-‐bis)
che,
però,
espressamente
escludono
l’arresto
nel
caso
di
ricorrenza
dell’attenuante
della
“speciale
tenuità”
che
delinea
un
fatto
(che
impedisce
la
misura
restrittiva)
di
“maggiore
rilievo”
rispetto
alla
“particolare
tenuità
dell’offesa”.
Quanto
all’arresto
facoltativo,
in
flagranza
o
fuori
flagranza
(nei
casi
consentiti),
sembrano
difficilmente
ipotizzabili
problematiche
applicative
per
i
contorni
con
cui
è
delimitata
la
causa
di
non
punibilità
e
per
i
presupposti
dell’arresto
che,
ai
sensi
dell’art.
381,
co.
4,
è
45