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giustificato
solo
dalla
gravità
del
fatto
(incompatibile
in
particolare
con
la
particolare
tenuità
dell’offesa)
ovvero
dalla
personalità
dell’indagato
(incompatibile
anche
con
la
non
abitualità
del
comportamento).
In
ogni
caso
il
PM
di
turno
potrà
offrire
alla
polizia
giudiziaria
le
indicazioni
necessarie
sull’applicabilità
dell’istituto.
5.2
L’udienza
preliminare
Nei
procedimenti
che
prevedono
l’udienza
preliminare,
in
cui
il
PM
evidentemente
non
ha
ritenuto
il
fatto
di
particolare
tenuità
(ovvero
il
Gip
ha
rigettato
la
richiesta),
può
essere
pronunciata
sentenza
di
non
luogo
a
procedere,
ex
art.
425,
comma
1,
c.p.p.,
consentita
in
presenza
di
“persona
non
punibile
per
qualunque
causa”.
Il
contraddittorio
è
assicurato
dalla
citazione
per
l’udienza
anche
della
persona
offesa,
messa
in
condizione
di
interloquire.
In
mancanza
di
espresse
disposizione
(come
si
vedrà
oltre)
la
sentenza
non
ha
alcun
effetto
nei
giudizi
civili
o
amministrativi.
5.3
Il
giudizio
abbreviato
La
sentenza
di
proscioglimento
per
tenuità
del
fatto
può
essere
pronunciata
anche
all’esito
del
giudizio
abbreviato
ex
artt.
442,
co.
1,
e
529
c.p.p.,
in
qualunque
fase
(indagini
preliminari,
udienza
preliminare)
e
rito
(monocratico,
direttissima)
sia
richiesto.
Ai
sensi
dell’art.
651-‐bis,
comma
2,
c.p.p.
la
sentenza
non
produce
gli
effetti
della
sentenza
di
proscioglimento
pronunciata
all’esito
del
dibattimento
di
cui
si
dirà
oltre
nel
caso
di
opposizione
della
“parte
civile
che
non
abbia
accettato
il
rito
abbreviato”.
5.4
Il
“predibattimento”
E’
noto
che
la
sentenza
ex
art.
469
c.p.
è
consentita
“pur
dopo
la
verifica
della
costituzione
delle
parti,
ma
sempre
nella
fase
degli
atti
introduttivi
e,
comunque,
prima
dell’apertura
del
dibattimento”43.
43
Sez.
Un.
sent.
n.
3027/01;
S.C.
sent.
nn.
2441/09,
8667/12.
L’inserimento
nell’art.
469
del
comma
1
bis
consente
espressamente
la
declaratoria
di
improcedibilità
predibattimentale
anche
quando
ricorre
la
causa
di
non
punibilità
in
esame.
Si
interviene
sul
procedimento
scandito
dal
primo
comma
“aggiungendo”
la
necessità
della
“previa
audizione
in
camera
di
consiglio
anche
della
persona
offesa,
se
compare”.
Di
norma
la
sentenza
è
adottata
nel
corso
dell’udienza
fissata,
ma
prima
dell’apertura
del
dibattimento,
sicchè
non
si
pone
alcun
problema
in
tema
di
contraddittorio
con
la
parte
offesa.
Peraltro
il
Tribunale
potrebbe
(ipotesi
rara)
fissare
un’udienza
ad
hoc,
nel
qual
caso
dovrebbe
dare
avviso
a
tutte
le
parti,
compresa
la
parte
offesa.
Il
mancato
coordinamento
testuale
del
comma
1
bis
col
primo
comma,
secondo
cui
sono
necessari
presenza
e
consenso
del
PM
e
dell’imputato,
non
rende
chiaro
se
la
sentenza
di
proscioglimento
richieda
tali
presupposti
(oltre
che
sentire
la
parte
offesa
che
compare).
Da
un
lato
il
tenore
letterale
del
primo
comma
sembra
richiedere
tali
presupposti,
lettura
che
trova
conferma
nel
fatto
che
il
PM
potrebbe
avere
la
necessità
del
dibattimento
per
evidenziare
i
requisiti
dell’insussistenza
del
fatto
di
particolare
tenuità
(ad
esempio
in
materia
di
non
occasionalità
del
comportamento);
dall’altro
una
meno
convincente
lettura
“coordinata”
delle
norme
procedimentali
del
nuovo
istituto
potrebbe
indurre
ad
opposta
conclusione
attribuendo
un
ampio
potere
al
Giudice
che
vuole
evitare
un
superfluo
dibattimento.
La
sentenza
di
proscioglimento
in
esame
non
produce
l’effetto
di
quella
pronunciata
all’esito
del
dibattimento.
5.5
Il
dibattimento
La
causa
di
non
punibilità
può
essere
pronunciata
anche
all’esito
del
dibattimento,
con
sentenza
ex
art.
529
c.p.p.
La
valutazione
va
effettuata
su
tutti
i
requisiti,
ivi
compresi
quelli
relativi
alla
non
abitualità
del
comportamento,
secondo
gli
46