Page 44 - Microsoft Word - DLTenuita.doc
P. 44
pena
di
inammissibilità,
le
ragioni
del
dissenso
rispetto
alla
richiesta.
Chiara
la
differenza
rispetto
ai
più
rilevanti
oneri
previsti
dall’art.
408,
co.
3,
c.p.p.
per
la
persona
offesa.
L’attribuzione
della
mera
facoltà
di
opposizione
esprime
la
volontà
di
non
riconoscere
alcun
diritto
di
veto38
diretto
a
paralizzare
l’archiviazione,
a
conferma
della
natura
dell’istituto,
ancorato
al
dato
“oggettivo”
dell’esiguità
dell’offesa,
la
cui
valutazione
non
può
essere
rimessa
alla
volontà
del
destinatario
della
stessa
offesa.
Per
la
medesima
ragione
l’indagato
non
può
“rinunciare”
all’archiviazione39.
-‐
scaduto
il
termine,
si
possono
verificare
diverse
evenienze:
a)
in
mancanza
di
opposizione,
il
giudice
procede
“senza
formalità”
(termine
che
non
innova
rispetto
all’attuale
ordinario
procedimento
di
archiviazione),
vale
a
dire
de
plano,
senza
fissare
udienza,
ed
assume
le
sue
determinazione:
a.
se
accoglie
la
richiesta
di
archiviazione,
pronuncia
decreto
motivato40;
b.
se
non
accoglie
la
richiesta,
restituisce
gli
atti
al
pubblico
ministero,
eventualmente
provvedendo
ai
sensi
dell'articolo
409,
commi
4
(fissazione
di
ulteriori
indagini)
e
5
(ordine
imputazione),
c.p.p.
Il
riferimento
all’eventualità
(non
richiamata
nel
procedimento
ordinario),
dimostra
che
il
giudice
esprime
il
suo
dissenso
sull’esistenza
della
causa
di
non
punibilità,
rimettendo
al
38
A
differenza
di
quanto
previsto
dall’art.
34
d.lgs.
n.
274/2000,
ma
solo
dopo
l’esercizio
dell’azione
penale.
39
La
proposta,
avanzata
nel
corso
delle
audizioni
in
Parlamento,
di
consentire
la
rinuncia
all’indagato
non
ha
trovato
seguito.
40
La
disposizione,
di
carattere
speciale
rispetto
all’art.
409,
co.
1,
c.p.p.
fa
ritenere
non
necessaria
la
notifica
del
decreto
alla
persona
cui
era
stata
applicata
una
misura
cautelare
(evenienza
che,
però,
non
sembra
possa
verificarsi
come
si
dirà
oltre).
PM
le
valutazioni
sull’ulteriore
corso
(indagini,
modalità
di
esercizio
dell’azione
penale
-‐
ad
esempio
con
richiesta
di
decreto
penale
-‐,
rivalutazione
dell’imputazione,
etc.).
Pur
se
non
previsto,
il
provvedimento
di
restituzione
dovrà
essere
motivato
(seppur
succintamente),
costituendo
la
motivazione
requisito
imprescindibile
per
l’adozione
di
qualunque
provvedimento
giudiziario;
qualora
l’opposizione
sia
proposta
(anche
solo
da
una
delle
parti):
a.
se
è
ritenuta
inammissibile
(perché
il
dissenso
non
è
motivato),
si
procede
come
esposto
alla
lett.
a).
Operano
i
criteri
elaborati
dalla
giurisprudenza
in
materia
d’inammissibilità
dell’opposizione;
b.
se
è
ritenuta
ammissibile
(anche
solo
una
di
quelle
presentate),
il
Gip
procede
ai
sensi
dell’articolo
409,
comma
2,
c.p.p.:
fissa
l’udienza
in
camera
di
consiglio
e
dà
avviso
a
PM,
all’indagato
e
alla
persona
offesa
(ma
non
al
Procuratore
Generale,
come
sembra
desumersi
dal
mancato
richiamo
dell’art.
409,
co.
3,
c.p.p.41).
Il
procedimento
si
svolge
nelle
forme
dell’art.
127
c.p.p.
e
il
Giudice
provvede
“dopo
avere
sentito
le
parti”
(richiamo
ultroneo
e
in
considerazione
di
quanto
già
disposto
dall’art.
127
co.
3,
c.p.p.),
ovviamente
se
compaiono.
All’esito
della
valutazione
il
Gip:
·∙
se
accoglie
la
richiesta
di
archiviazione,
provvede
con
ordinanza
e
restituisce
gli
atti
al
PM;
·∙
se
non
accoglie
la
richiesta,
provvede
come
esposto
alla
lettera
a),
punto
b.
(eventualmente
ai
sensi
ex
art.
409,
commi
4
e
5,
c.p.p.).
Sarà
la
giurisprudenza
a
stabilire
se
e
in
che
ambito
è
consentito
il
ricorso
per
cassazione
avverso
il
provvedimento
di
archiviazione
(che
sembra
ammissibile
solo
per
violazione
del
contraddittorio,
conformemente
alla
41
Scelta
confermata
nonostante
la
richiesta
di
inserire
un
richiamo
espresso
formulata
dalla
Commissione
giustizia
della
Camera.
44