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infondatezza
della
notizia
di
reato,
quando
manca
una
condizione
di
procedibilità,
il
reato
è
estinto
o
il
fatto
non
è
previsto
dalla
legge
come
reato)
nei
casi
in
cui
la
persona
sottoposta
alle
indagini
non
è
punibile
ai
sensi
dell’articolo
131-‐bis
c.
p.
per
particolare
tenuità
del
fatto
(art.
411,
comma
1,
c.p.,
come
modificato).
E’
attribuito
dunque,
al
PM
un
“ruolo
propulsore”
nell’applicazione
del
nuovo
istituto
nella
fase
in
cui
può
raggiungere
la
massima
efficacia,
evitando
inutili
ulteriori
attività
procedimentali
e/o
processuali.
La
novità
e
particolarità
dell’istituto
hanno
imposto
l’introduzione
di
un
nuovo
comma
(1
bis)
all’art.
411
c.p.p.,
con
richiami
alle
altre
disposizioni
sul
procedimento
di
archiviazione34.
Questa
la
scansione
procedimentale
sinteticamente
ricostruita:
-‐
il
pubblico
ministero
deve
dare
avviso
della
richiesta
di
archiviazione
alla
persona
sottoposta
alle
indagini
e
alla
persona
offesa
(anche
se
non
ne
ha
fatto
richiesta35).
La
necessità
dell’avviso
discende:
•
per
l’indagato,
dagli
effetti
che
comunque
derivano,
in
concreto,
da
un
provvedimento
che
accerta
il
fatto
reato
e
la
sua
riconducibilità
all’indagato
stesso.
34
Art.
411,
co.
1
bis
“1-‐bis.
Se
l'archiviazione
è
richiesta
per
particolare
tenuità
del
fatto,
il
pubblico
ministero
deve
darne
avviso
alla
persona
sottoposta
alle
indagini
e
alla
persona
offesa,
precisando
che,
nel
termine
di
dieci
giorni,
possono
prendere
visione
degli
atti
e
presentare
opposizione
in
cui
indicare,
a
pena
di
inammissibilità,
le
ragioni
del
dissenso
rispetto
alla
richiesta.
Il
giudice,
se
l'opposizione
non
è
inammissibile,
procede
ai
sensi
dell'articolo
409,
comma
2,
e,
dopo
avere
sentito
le
parti,
se
accoglie
la
richiesta,
provvede
con
ordinanza.
In
mancanza
di
opposizione,
o
quando
questa
è
inammissibile,
il
giudice
procede
senza
formalità
e,
se
accoglie
la
richiesta
di
archiviazione,
pronuncia
decreto
motivato.
Nei
casi
in
cui
non
accoglie
la
richiesta
il
giudice
restituisce
gli
atti
al
pubblico
ministero,
eventualmente
provvedendo
ai
sensi
dell'articolo
409,
commi
4
e
5.”.
35
La
previsione
dello
schema
di
decreto,
che
prevedeva
l’avviso
solo
se
richiesto
dalla
persona
offesa,
stato
integrato
come
richiesto
dalla
commissione
giustizia
della
Camera.
L’interessato
potrebbe,
ad
esempio,
proporre
istanza
di
oblazione
(se
consentita),
ottenendo
i
più
favorevoli
effetti
dell’estinzione
del
reato;
•
per
la
persona
offesa
(che
non
ne
ha
fatto
richiesta),
dalla
volontà
di
delimitare
l’istituto
assicurando
la
possibile
presenza
del
soggetto
che
ha
subito
l’offesa
(ritenuta
dal
PM
particolarmente
esigua),
consentendole
di
indicare
elementi
tali
da
escludere
la
causa
di
non
punibilità.
Operano
i
consueti
criteri
in
materia
di:
·∙
individuazione
della
persona
offesa,
pur
se
non
può
non
evidenziarsi
che
il
tenore
letterale
della
disposizione
impone
la
notifica
anche
a
soggetti
ed
enti
pubblici,
con
conseguente
“appesantimento”
del
procedimento.
Nei
reati
in
cui
non
si
individua
una
persona
offesa
non
va,
ovviamente,
disposto
alcun
avviso;
·∙
notifica
alla
sola
persona
offesa
(e
non
anche
al
difensore
eventualmente
nominato,
presso
cui
andrà
notificato
l’avviso
ex
art.
33
disp.
att.
c.p.p.)36;
·∙
notifica
al
solo
indagato
e
non
anche
al
difensore
di
fiducia
eventualmente
nominato
(o
al
difensore
di
ufficio
nominato
nel
caso
di
compimento
di
atti
garantiti),
come
previsto
attualmente
per
la
fissazione
dell’udienza
nel
caso
di
opposizione37;
·∙
procedimento
per
la
notifica,
da
effettuarsi
sulla
base
delle
disposizioni
previste.
Si
può
solo
porre
il
problema
dell’idoneità
della
notifica
nel
caso
di
irreperibilità
(ancora
consentita
nella
fase
precedente
al
giudizio),
pur
se
appare
idonea
in
assenza
di
diverse
norme,
oltre
che
per
gli
effetti
precari
e
limitati
del
decreto
di
archiviazione;
in
caso
contrario
si
imporrebbe
un
giudizio
che
sarebbe
destinato
alla
sospensione;
-‐
l’avviso
deve
precisare
che,
nel
termine
di
dieci
giorni,
indagato
e
persona
offesa
possono
prendere
visione
degli
atti
e
presentare
opposizione
in
cui
indicare,
a
36
S.C.
sent.
n.
27945/14
37
S.C.
sent.
n.
8709/10
43