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perciò,
evidenziano
l’assenza
di
tenuità
particolare
pur
se
ogni
episodio
potrebbe
avere
tali
caratteristiche.
Il
richiamo
alla
commissione
di
reati
impone
che
si
tratti
di
reati
accertati
con
sentenza
definitiva.
Per
l’individuazione
dei
reati
della
stessa
indole
si
può
rinviare
all’elaborazione
giurisprudenziale;
·∙
abbia
commesso
reati
che
abbiano
ad
oggetto
condotte
plurime,
abituali
e
reiterate.
Il
testo32
evoca,
attraverso
il
richiamo
al
comportamento
(e
non
al
reato),
anche
il
reato
abituale
ovvero
reati
che
esprimono
condotte
plurime
e
reiterate
(ad
esempio,
art.
572
-‐
che,
se
commesso
prima
della
modifica
operata
dalla
l.
172/12,
prevede
limiti
edittali
che
rientrano
in
quelli
del
nuovo
istituto
-‐,
art.
612-‐bis
c.p.,
etc.).
4.2.4
Alcuni
(ulteriori)
criteri
orientativi
derivanti
dalla
non
abitualità
del
comportamento
Il
riferimento
testuale
al
comportamento
e
alle
condotte
plurime
abituali
e
reiterate
(oltre
che
l’espresso
richiamo
solo
in
alcuni
casi
ostativi
alla
precedente
condanna)
induce
a
ritenere
che
la
non
abitualità
del
comportamento
possa
desumersi
anche
da
condotte
per
le
quali
non
è
intervenuto
un
precedente
accertamento
giudiziale
definitivo33.
Potranno
valutarsi
comportamenti
risultanti
da
precedenti
giudiziari,
quali
condanne
non
definitive,
declaratorie
di
estinzione
del
reato,
d’improcedibilità,
di
non
punibilità
(anche
per
particolare
tenuità
del
fatto,
etc.,
comunque
risultanti
(da
sentenza,
da
decreto
di
archiviazione,
da
altre
circostanze).
32
Anche
in
questo
caso
l’espressione
è
stata
inserita
su
suggerimento
della
commissione
giustizia
dopo
che
era
stata
prospettata
la
possibilità
di
applicazione
dell’istituto
anche
al
reato
abituale
(se
presenti,
ovviamente,
gli
ulteriori
criteri,
della
particolare
tenuità).
33
S.C.
32602/10
ritiene
corretta
la
valutazione
del
giudice
minorile
che
ritiene
l’occasionalità
“posto
che
il
minorenne
non
era
mai
stato
segnalato”.
In
ogni
caso
il
comportamento
valutabile
deve
essersi
verificato
in
termini
di
certezza,
non
potendo
tenersi
conto
di
condotte
non
riferibili
univocamente
all’autore
del
reato.
Si
pone
il
problema
della
valutazione
di
tali
comportamenti
nella
fase
dibattimentale
in
cui
non
sempre
appare
agevole
fare
confluire
i
relativi
elementi
(cfr.
oltre).
L’esame
della
norma
consente
di
desumere
alcuni
criteri.
Non
sono
ostativi:
·∙
un
solo
precedente
(condanna
irrevocabile)
per
reato
non
della
stessa
indole,
pur
se
deve
specificamente
valutarsi
(in
concreto
una
condanna
per
reato
non
della
stessa
indole,
risalente
nel
tempo,
può
non
rilevare);
·∙
precedenti
penali
e
giudiziari
per
reati
non
della
stessa
indole
che,
rispetto
al
fatto
per
cui
si
procede,
appaiano
non
indicativi
di
un’abitualità;
Appaiono,
ostativi:
·∙
la
permanenza
del
reato
che
esprime
l’attualità
di
un’offesa
che
impedisce
di
considerarla
esigua;
·∙
la
presenza
di
reati
commessi
col
vincolo
della
continuazione,
in
considerazione
della
causa
ostativa
della
pluralità
di
condotte.
Emerge,
infine,
la
necessità
di
acquisire
ulteriori
elementi
sulla
ricorrenza
di
tale
requisito
che
possono
non
essere
desumibili
dal
mero
esame
del
fatto
per
cui
si
procede
(cfr.
oltre).
5.
Profili
processuali
L’esame
delle
nuove
disposizioni
rivela
il
tentativo
di
realizzare
l’esigenza
di
“alleggerimento
del
carico
giudiziario”
con
la
definizione
già
nella
prima
fase,
all’esito
delle
indagini
preliminari,
al
fine
di
soddisfare
da
subito
le
esigenze
di
deflazione
processuale.
Si
coglie
anche
lo
sforzo
di
trovare
un
equilibrio
tra
le
esigenze
di
anticipare
la
definizione
del
procedimento
con
gli
interessi
della
persona
offesa
e
(anche)
dell’indagato.
5.1
Le
indagini
preliminari:
la
richiesta
di
archiviazione,
il
decreto
di
archiviazione
All’esito
delle
indagini
preliminari,
il
PM
richiede
l’archiviazione
(oltre
che
per
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