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causa
di
non
punibilità
per
limiti
edittali
(art.
648,
co.
2,
c.p.)
L’espresso
riferimento
alle
circostanze
in
esame
comporta
che
ad
analoga
conclusione
deve
pervenirsi
nel
caso
in
cui
la
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo
siano
elementi
di
autonoma
ipotesi
delittuosa,
come
nel
caso
(oggi)
dell’art.
73
dPR
309/90,
fermo
restando
che
dovranno
verificarsi
le
ordinarie
condizioni
di
applicabilità
e
i
requisiti
previsti.
Il
mancato
richiamo
al
comma
2
dell’art.
133
c.p.
Non
viene
richiamato
il
comma
2
dell’art.
133
c.p.,
relativo
ai
criteri
di
valutazione
della
“capacità
a
delinquere”.
Con
riferimento
a
tali
criteri
si
può
osservare:
-‐
che
il
n.
1)
(motivi
a
delinquere
e
carattere
del
reo)
può
assumere
rilievo
quando
influisce
sull’intensità
del
dolo;
-‐
che
il
n.
2
(precedenti
penali
e
giudiziari,
oltre
che
condotta
di
vita
antecedente
al
reato)
rileva
quando
(e
nei
limiti
in
cui)
si
riflette
sul
requisito
della
non
abitualità
del
comportamento
di
cui
si
dirà
oltre;
-‐
che
il
n.
3)
(condotta
contemporanea
e
susseguente
al
reato)
può
assumere
rilievo
quando
si
riflette
sull’offesa;
-‐
che
il
n.
4
(condizioni
di
vita
dell’autore
del
reato)
sembra
estraneo
alla
causa
di
non
punibilità;
4.2.2
Alcuni
(ulteriori)
criteri
orientativi
derivanti
dalla
particolare
tenuità
dell’offesa
Con
riferimento
alla
modalità
della
condotta
va
rilevato
che
la
previsione
di
criteri
ostativi,
generalmente
non
indispensabili
perché
relativi
a
comportamenti
che
di
per
sé
appaiono
di
non
particolare
tenuità,
non
impedisce
di
individuarne
altri
desumendoli
dalla
norma.
In
particolare:
-‐
da
un
lato,
il
riferimento
solo
a
elementi
di
alcune
circostanze
aggravanti
ostative
consente
di
ravvisare
il
requisito
pur
in
presenza
di
altre
circostanze
aggravanti;
-‐
dall’altro,
l’espresso
richiamo
a
elementi
costitutivi
di
circostanze
comporta
che,
debba
tenersi
particolare
conto
delle
circostanze
ritenute
esistenti,
sia
in
“positivo”
(se
attenuanti),
sia
in
“negativo”
(se
aggravanti
contestate).
Relativamente
alla
esiguità
del
danno
o
del
pericolo
il
riferimento
alla
“esiguità”
impone
una
particolare
attenzione
alla
verifica
di
quanto
e
come
questo
requisito
si
rifletta
sulla
condizione
della
persona
offesa
(ovvero
del
bene
protetto
per
i
reati
che
non
consentono
di
individuare
una
persona
offesa).
Non
soccorre
la
giurisprudenza
in
tema
di
tenuità
del
fatto
innanzi
al
Giudice
di
pace
(ove
talvolta
si
parla
di
fatto
soggettivamente
e
oggettivamente
modesto).
In
linea
generale,
poichè
è
necessario
verificare
in
concreto
il
pericolo
e
l’offesa
e,
dunque,
gli
effetti
“oggettivamente”
causati
alla
persona
offesa,
deve
ritenersi
necessaria
un’adeguata
valutazione
in
tal
senso.
Si
può
ulteriormente
precisare:
-‐
che
la
valutazione
sugli
effetti
non
potrà,
in
generale,
non
tenere
conto
delle
condizioni
della
persona
offesa.
Ad
esempio,
è
evidente
che
non
può
assumere
eguale
rilievo,
indipendentemente
dall’esito
della
valutazione
degli
ulteriori
requisiti,
un
reato
contro
il
patrimonio
nei
confronti
di
soggetti
con
diversa
capacità
patrimoniale,
riflettendosi
sulla
concreta
esiguità
dell’offesa;
in
tal
senso,
del
resto,
può
richiamarsi
la
giurisprudenza
in
materia
di
valutazione
delle
attenuanti
della
speciale
tenuità28;
28
Ad
esempio:
-‐
sull’ipotesi
ex
art.
648
co.
2
c.p.,
Sez.
Un.
sent.
n.
35535/07:
“In
tema
di
delitto
di
ricettazione,
ai
fini
della
sussistenza
della
circostanza
attenuante
del
danno
patrimoniale
di
speciale
tenuità,
non
rileva
solo
il
valore
economico
della
cosa
ricettata,
ma
anche
il
complesso
dei
danni
patrimoniali
oggettivamente
cagionati
alla
persona
offesa
dal
reato
come
conseguenza
diretta
del
fatto
illecito
e
perciò
ad
esso
riconducibili,
la
cui
consistenza
va
apprezzata
in
termini
oggettivi
e
nella
globalità
degli
effetti.”;
-‐
sull’attenuante
della
speciale
tenuità,
S.C.
sent.
n.
29475/08:
“In
tema
di
delitti
contro
il
patrimonio
o
che
comunque
offendono
il
patrimonio,
per
il
riconoscimento
della
circostanza
attenuante
del
danno
patrimoniale
di
speciale
tenuità
può
essere
presa
in
esame
la
situazione
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