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1)
da
un
lato,
richiamando
i
criteri
valutativi
previsti
dall’art.
133,
co.
1,
c.p.26,
2)
dall’altro,
specificando
alcuni
criteri
che
escludono,
in
radice,
la
“particolare
tenuità
dell’offesa”.
1)
I
criteri
previsti
dall’art.
133,
co.
1,
c.p.
In
primo
luogo
la
valutazione
della
“particolare
tenuità
dell’offesa”
va
operata
(ex
art.
131-‐bis,
co.
1
c.p.)
sulla
base
dei
criteri
previsti
dall’art.
133,
co.
1,
c.p.
per
la
determinazione
della
gravità
del
reato
ai
fini
dell’esercizio
del
potere
discrezionale
nell’applicazione
della
pena
(di
cui
all’art.
132
c.p.).
Il
riferimento
riguarda,
specificamente,
i
nn.
1)
e
3)
(il
n.
2)
rileva
per
l’esiguità
del
danno
o
del
pericolo).
Occorre,
dunque,
tenere
conto:
•
di
tutti
gli
elementi
con
cui
l’autore
del
reato
ha
realizzato
la
condotta
criminosa:
natura,
specie,
mezzi,
oggetto,
tempo,
luogo
e
modalità
dell’azione
(art.
133,
co.
1,
n.
1)
c.p.).
Rilevano
tutte
le
caratteristiche
del
comportamento
posto
in
essere;
ad
esempio,
rispettivamente,
in
“positivo”
o
in
“negativo”
anche
i
numerosi
elementi
indicati
nelle
circostanze
aggravanti
e
attenuanti
comuni
che
si
riflettono
sulle
indicazioni
contenute
nell’art.
133,
co.
1,
n.
1)
c.p.
Per
la
specificazione
dei
singoli
elementi
richiamati
della
norma
è
utile
la
copiosa
elaborazione
giurisprudenziale;
•
degli
elementi
relativi
all’intensità
del
dolo
o
al
grado
della
colpa
(art.
133,
co.
1,
n.
3).
In
concreto
dovrà
tenersi
conto
dell’atteggiamento
soggettivo
dell’autore
del
reato
rispetto
all’offesa
determinata
al
bene
giuridico
tutelato,
venendo
in
rilievo
le
diverse
forme
di
dolo
o
di
colpa
conosciute
dall’ordinamento
elaborate
dalla
giurisprudenza.
2)
I
criteri
relativi
alla
modalità
della
condotta
che
escludono
la
particolare
tenuità
dell’offesa
26
Riferimento
inserito
su
richiesta
della
commissione
giustizia
della
Camera.
In
secondo
luogo,
la
valutazione
è
delimitata
da
elementi
che
non
consentono
di
ritenere
l’offesa
tenue.
L’art.
131-‐bis,
comma
2,
c.p.,
indica
numerosi
criteri
ostativi,
alcuni
riferibili
alla
modalità
della
condotta
(altri
a
quello
della
esiguità
del
danno
o
del
pericolo
e
saranno
esaminati
oltre).
I
parametri
individuati
dal
legislatore
non
escludono,
in
virtù
del
tenore
letterale
della
norma
e
della
ratio
dell’istituto,
l’individuazione
di
ulteriori
criteri
di
carattere
generale
(o
di
natura
specifica,
elaborati
all’esito
dell’applicazione
dell’istituto)
univocamente
o
tendenzialmente
ostativi
Non
può
ravvisarsi
la
causa
di
non
punibilità
quando
l’autore
ha
agito:
-‐
per
motivi
abietti
o
futili,
espressione
che
richiama
testualmente
quanto
previsto
per
l’aggravante
di
cui
all’art.
61
n.
1)
c.p.;
-‐
con
crudeltà,
anche
in
danno
di
animali.
Il
termine
“crudeltà”
corrisponde
al
termine
utilizzato
nell’aggravante
di
cui
all’art.
61,
n.
4)
c.p.
con
riferimento
alle
persone.
L’estensione
agli
animali
comporta
la
sostanziale
esclusione
della
causa
di
non
punibilità
per
i
reati
di
cui
agli
artt.
544
bis
e
544
ter,
comma
1,
quando
si
verifica
l’ipotesi
di
crudeltà
ivi
indicata;
-‐
adoperando
sevizie,
termine
richiamato
nell’aggravante
di
cui
all’art.
61
n.
4)
c.p.
Il
mancato
riferimento,
in
questo
caso,
agli
animali
comporta
che
il
reato
di
cui
all’art.
544
quater
c.p.
potrà
essere
escluso
(oltre
che
sulla
base
degli
ordinari
requisiti)
qualora
si
ravvisi
una
vera
e
propria
crudeltà;
-‐
profittando
delle
condizioni
di
minorata
difesa
della
vittima,
anche
in
riferimento
all’età
della
stessa,
richiamando
sostanzialmente
alcune
ipotesi
previste
dall’art.
61
n.
5)
c.p.
e,
per
la
minore
età,
dagli
artt.
61
n.
11-‐ter
e
11-‐quinques,
c.p.
Per
meglio
definire
gli
elementi
indicati
si
può
rinviare
all’elaborazione
giurisprudenziale
relativa
alle
corrispondenti
aggravanti.
L’esame
della
disposizione
consente
di
cogliere
il
mancato
richiamo
a
circostanze
aggravanti,
pur
se
talvolta
testualmente
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