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valutazione
degli
effetti
che
si
sarebbero
verificati
nel
caso
di
consumazione.
Ciò
premesso,
occorre
ulteriormente
verificare
se
il
limite
edittale
di
5
anni
debba
riferirsi
alla
pena
stabilita
per
il
reato
tentato
dall’art.
56
c.p.
(riduzione
nel
minimo
di
1/320)
ovvero
a
quella
prevista
per
il
reato
consumato.
Va
preferita
la
prima
soluzione
in
quanto
il
reato
tentato
costituisce
pacificamente
ipotesi
autonoma
di
reato.
Tale
conclusione
trova
conforto
nella
disposizione
in
esame
che
delimita
l’applicabilità
indicando
la
pena
edittale
massima
e
non
richiamando
singole
fattispecie
di
reato,
ipotesi
in
cui
diviene,
invece,
determinante
il
riferimento
o
meno
al
reato
tentato21.
danno
di
speciale
tenuità
é
applicabile
anche
al
delitto
tentato
quando
sia
possibile
desumere
con
certezza,
dalle
modalità
del
fatto
e
in
base
ad
un
preciso
giudizio
ipotetico
che,
se
il
reato
fosse
stato
riportato
al
compimento,
il
danno
patrimoniale
per
la
persona
offesa
sarebbe
stato
di
rilevanza
minima”.
Cfr.
anche
S.C.
n.
4416/11
“Ai
fini
della
configurabilità
della
circostanza
attenuante
del
fatto
di
minore
gravità
nel
tentativo
di
violenza
sessuale
non
si
deve
tenere
conto
dell'azione
effettivamente
compiuta
dall'agente,
ma
di
quella
che
lo
stesso
aveva
intenzione
di
porre
in
essere
e
che
non
è
stata
realizzata
per
cause
indipendenti
dalla
sua
volontà”.
20
Prevedendo
l’art.
56
c.p.
la
diminuzione
della
pena
(sia
nel
massimo
sia
nel
minimo)
da
1/3
a
2/3,
la
pena
del
reato
consumato
va
ridotta
(sia
nel
minimo
che
nel
massimo)
in
tale
misura,
sicchè
il
limite
edittale
massimo
è
quello
relativo
alla
riduzione
di
1/3.
21
Si
può
richiamare,
ad
esempio,
S.C.
n.
45511/05
secondo
cui
“In
tema
di
arresto
facoltativo
in
flagranza,
l'arresto
da
parte
della
polizia
giudiziaria
in
ordine
ai
reati
indicati
dal
secondo
comma
dell'art.
381
cod.
proc.
pen.
non
è
consentito
nell'ipotesi
di
tentativo,
in
considerazione
dell'autonomia
del
delitto
tentato
rispetto
a
quello
consumato.
Qualora
determinati
effetti
giuridici
siano
dalla
legge
ricollegati
alla
commissione
di
reati
specificamente
indicati
mediante
l'elencazione
degli
articoli
che
li
prevedono,
senza
ulteriori
precisazioni,
deve
intendersi
che
essi
si
producano
esclusivamente
per
le
ipotesi
consumate
e
non
anche
per
quelle
tentate”
.
In
tal
senso
S.C.
n.
15755/14
secondo
cui
il
divieto
di
concessione
di
misure
alternative
alla
detenzione
e
di
benefici
penitenziari,
imposto
dall'art.
4-‐bis
La
tesi
accolta
comporta,
in
concreto,
una
più
ampia
applicabilità
(ad
esempio,
furto
tentato
mono
aggravato).
4.1.2
Determinazione
della
pena
detentiva
Per
la
determinazione
della
pena
detentiva,
analogamente
a
quanto
previsto
dall’art.
4
c.p.p.
e
da
altre
disposizioni
(misure
cautelari
personali,
intercettazioni,
etc.),
“non
si
tiene
conto
delle
circostanze,
ad
eccezione
di
quelle
per
le
quali
la
legge
stabilisce
una
pena
di
specie
diversa
da
quella
ordinaria
del
reato
e
di
quelle
ad
effetto
speciale”.
Il
legislatore
delegato,
accogliendo
una
delle
condizioni
previste
dal
parere
formulato
dalla
commissione
giustizia
della
Camera,
ha
previsto:
“In
quest'ultimo
caso
ai
fini
dell'applicazione
del
primo
comma
non
si
tiene
conto
del
giudizio
di
bilanciamento
delle
circostanze
di
cui
all'articolo
69
c.p”22.
Ord.
Pen
per
la
commissione
di
taluni
gravi
delitti
specificamente
indicati
“opera
esclusivamente
per
i
reati
consumati
e
non
per
le
corrispondenti
fattispecie
commesse
nella
forma
tentata,
per
il
carattere
autonomo
del
tentativo”
(oltre
che
per
la
natura
eccezionale
della
norma
che
deroga
al
principio
generale
di
accesso
ai
benefici
penitenziari).
Non
sembra
potersi
richiamare,
in
contrario,
una
decisione
in
cui
la
Corte
ha
affermato
che
per
il
calcolo
relativo
alle
ipotesi
di
arresto
previste
in
generale
dall’art.
380,
comma
1,
e
381,
comma
1,
il
riferimento
testuale
al
delitto
“consumato
o
tentato”
impone
di
tenere
conto
della
riduzione
prevista
per
il
tentativo
(S.C.
sent.
n.
696/2000);
sembra
trattarsi
di
mera
specificazione
della
Corte
nell’esame
del
caso
concreto.
22
Questo
il
testo
del
parere
che,
peraltro,
è
stato
disatteso
laddove
chiedeva
anche
di
tenere
conto
dell’attenuante
ex
art.
62,
co.
1,
n.
4)
c.p.:
“
Proprio
in
ragione
di
tale
considerazione,
è
opportuno
stabilire
espressamente
con
riferimento
all'applicazione
del
nuovo
istituto
della
non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto
l'esclusione
del
giudizio
di
bilanciamento
tra
le
circostanze
per
le
quali
la
legge
stabilisce
una
pena
di
specie
diversa
da
quella
ordinaria
del
reato
e
quelle
ad
effetto
speciale,
da
un
lato,
e
le
circostante
attenuanti
ad
effetto
comune
dall'altro,
ad
eccezione
della
circostanza
attenuante
di
cui
all'articolo
62,
primo
comma,
numero
4,
del
codice
penale”.
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