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preliminari,
dichiarare
con
decreto
d'archiviazione
non
doversi
procedere
per
la
particolare
tenuità
del
fatto,
quando
non
risulta
un
interesse
della
persona
offesa
alla
prosecuzione
del
procedimento.
Il
fatto
è
di
particolare
tenuità
quando,
rispetto
all'interesse
tutelato,
l'esiguità
del
danno
o
del
pericolo
che
ne
è
derivato,
nonché
la
sua
occasionalità
e
il
grado
della
colpevolezza
non
giustificano
l'esercizio
dell'azione
penale,
tenuto
conto
altresì
del
pregiudizio
che
l'ulteriore
corso
del
procedimento
può
recare
alle
esigenze
di
lavoro,
di
studio,
di
famiglia
o
di
salute
della
persona
sottoposta
a
indagini
o
dell'imputato.
Se
è
stata
già
esercitata
l'azione
penale,
la
particolare
tenuità
del
fatto
può,
tuttavia,
essere
dichiarata
con
sentenza
solo
se
l'imputato
e
la
persona
offesa
non
si
oppongono.
Pur
in
presenza
di
alcuni
presupposti
analoghi
al
nuovo
istituto,
assumono
rilievo,
oltre
che
l’autore
del
reato
(come
nel
processo
minorile),
anche
la
persona
offesa,
dovendo
tenersi
conto
specificamente
“dell’interesse
tutelato”.
L’irrilevanza
del
fatto
innanzi
al
Giudice
di
pace,
per
la
quale
è
prevista
l’improcedibilita15,
si
differenzia
dall’istituto
in
esame
anche
perché
è
applicabile
solo
ad
alcune
fattispecie
di
reato
(specificamente
elencate),
ritenute
di
limitata
offensività
anche
attraverso
l'attribuzione
della
competenza
al
Giudice
di
pace.
Anche
la
Corte
costituzionale,
con
la
citata
sentenza
n.
25/15,
ha
evidenziato
la
differenza
tra
i
due
istituti:
la
causa
di
non
punibilità
introdotta
è
“una
disposizione
sensibilmente
diversa
da
quella
dell’art.
34
del
d.lgs.
n.
274
del
2000,
perché
configura
la
3.
Se
è
stata
esercitata
l'azione
penale,
la
particolare
tenuità
del
fatto
può
essere
dichiarata
con
sentenza
solo
se
l'imputato
e
la
persona
offesa
non
si
oppongono”.
15
Come
per
l’analogo
istituto
del
processo
minorile
la
giurisprudenza
parla
di
causa
di
non
punibilità,
pur
se
non
vi
è
una
espressione
testuale
in
tal
senso
nella
norma.
«particolare
tenuità
dell’offesa»
come
una
causa
di
non
punibilità,
invece
che
come
una
causa
di
non
procedibilità,
con
una
formulazione
che,
tra
l’altro,
non
fa
riferimento
al
grado
della
colpevolezza,
all’occasionalità
del
fatto
(sostituita
dalla
«non
abitualità
del
comportamento»),
alla
volontà
della
persona
offesa
e
alle
varie
esigenze
dell’imputato.
3.4
Il
rapporto
con
i
criteri
di
priorità
Nessun
rapporto
diretto
può
esservi
con
i
cd.
criteri
di
priorità
nella
trattazione
degli
affari
penali16,
venendo
in
rilevo
col
nuovo
istituto
una
causa
di
non
punibilità
con
cui
il
legislatore
giunge
a
una
valutazione
di
superfluità
dell’ulteriore
corso
del
procedimento
pur
in
presenza
di
un
fatto
reato.
I
criteri
di
priorità
riguardano,
invece,
modalità
organizzative
di
trattazione
degli
affari
di
cui
molto
si
è
discusso
e
di
cui
è
nota
l’origine
e
la
necessità.
D’altra
parte,
le
ipotesi
concrete
di
applicazione
della
“particolare
tenuità
del
fatto”
potranno
riguardare
fatti
reato
per
i
quali
sono
state
adottate
le
scelte
organizzative
ora
indicate,
anche
con
l’attribuzione
ai
cd.
Uffici
definizione
affari
semplici.
Naturalmente
sarà
sempre
necessaria
la
valutazione,
caso
per
caso,
della
ricorrenza
dei
requisiti
previsti
dall’art.
131-‐bis
c.p.
3.5
I
primi
criteri
orientativi
I
principi
enucleati
consentono
di
delineare
il
primo
criterio
interpretativo/applicativi,
in
osservanza
dei
principi
costituzionali
e
delle
scelte
del
legislatore:
vanno
evitate
sia
interpretazioni
che
potrebbero
definirsi
“rigorose”,
che
comporterebbero
la
rinuncia
alla
valutazione
insita
nella
funzione
giurisdizionale,
sia
“estensive”,
in
cui
potrebbe
prevalere
una
mera
volontà
deflattiva,
col
rischio
di
realizzare
una
depenalizzazioni
di
fatto
di
esclusiva
16
Sui
criteri
di
priorità
è
intervenuto
recentemente
il
CSM
con
la
delibera
del
9
luglio
2014.
34