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competenza
del
legislatore
(e
una
discrezionalità
nell’esercizio
dell’azione
penale,
seppur
previa
verifica
del
Giudice).
Occorre
semplicemente
applicare
l’istituto
in
tutta
la
sua
estensione.
A
tal
fine
occorre:
a)
individuare
preliminarmente,
con
precisione,
le
condizioni
e
i
requisiti
previsti;
b)
fare
corretta
applicazione
della
causa
di
non
punibilità,
attraverso
criteri
-‐
per
quanto
possibile
-‐
uniformi,
anche
con
procedure
dirette
a
evitare
disparità
di
trattamento;
c)
garantire
la
“trasparenza”
delle
scelte
adottate.
4.
Condizioni
e
requisiti
di
applicabilità
L’art.
131-‐
bis
c.p.17
delinea
la
nuova
causa
di
non
punibilità
descrivendo:
17
Art.
131-‐bis.
-‐
(Esclusione
della
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto).
“Nei
reati
per
i
quali
è
prevista
la
pena
detentiva
non
superiore
nel
massimo
a
cinque
anni,
ovvero
la
pena
pecuniaria,
sola
o
congiunta
alla
predetta
pena,
la
punibilità
è
esclusa
quando,
per
le
modalità
della
condotta
e
per
l'esiguità
del
danno
o
del
pericolo,
valutate
ai
sensi
dell'articolo
133,
primo
comma,
l'offesa
è
di
particolare
tenuità
e
il
comportamento
risulta
non
abituale.
L'offesa
non
può
essere
ritenuta
di
particolare
tenuità,
ai
sensi
del
primo
comma,
quando
l'autore
ha
agito
per
motivi
abietti
o
futili,
o
con
crudeltà,
anche
in
danno
di
animali,
o
ha
adoperato
sevizie
o,
ancora,
ha
profittato
delle
condizioni
di
minorata
difesa
della
vittima,
anche
in
riferimento
all'età
della
stessa
ovvero
quando
la
condotta
ha
cagionato
o
da
essa
sono
derivate,
quali
conseguenze
non
volute,
la
morte
o
le
lesioni
gravissime
di
una
persona.
Il
comportamento
è
abituale
nel
caso
in
cui
l'autore
sia
stato
dichiarato
delinquente
abituale,
professionale
o
per
tendenza
ovvero
abbia
commesso
più
reati
della
stessa
indole,
anche
se
ciascun
fatto,
isolatamente
considerato,
sia
di
particolare
tenuità,
nonchè
nel
caso
in
cui
si
tratti
di
reati
che
abbiano
ad
oggetto
condotte
plurime,
abituali
e
reiterate.
Ai
fini
della
determinazione
della
pena
detentiva
prevista
nel
primo
comma
non
si
tiene
conto
delle
circostanze,
ad
eccezione
di
quelle
per
le
quali
la
legge
stabilisce
una
pena
di
specie
diversa
da
quella
ordinaria
del
reato
e
di
quelle
ad
effetto
speciale.
In
quest'ultimo
caso
ai
fini
dell'applicazione
del
primo
comma
non
si
tiene
conto
del
giudizio
di
a)
l’ambito
applicativo
(limiti
edittali);
b)
i
requisiti
o
presupposti
di
applicabilità.
4.1
Condizioni
(limiti
edittali)
e
modalità
di
determinazione
della
pena
detentiva
Con
una
collaudata
tecnica
legislativa,
utilizzata
per
delimitare
l’estensione
degli
istituti,
sia
sostanziali
(ad
esempio
prescrizione,
oblazione),
sia
processuali
(competenza,
misure
cautelari
personali,
etc.),
si
delinea
l’ambito
di
applicabilità
della
causa
di
non
punibilità
prevedendo
condizioni
(limiti
della
pena
edittale)
e
criteri
di
determinazione
della
pena.
Tali
criteri,
come
si
desume
dalle
varie
disposizioni
in
materia,
sono
estremamente
variabili,
potendo
tenersi
conto
o
meno
delle
circostanze,
del
tentativo,
etc.
4.1.1
Condizioni
L’ambito
di
applicabilità
è
determinato,
dall’art.
131-‐bis,
comma
1
prima
parte,
c.p.p.18
con
la
previsione
di
una
specifica
condizione,
rappresentata
dal
limite
di
pena.
In
particolare
si
fa
riferimento
ai
reati
(delitti
o
contravvenzioni)
per
i
quali
è
prevista:
-‐
la
pena
detentiva
non
superiore
nel
massimo
a
cinque
anni
(vale
a
dire
fino
a
5
anni),
-‐
ovvero
la
pena
pecuniaria,
sola
o
congiunta
alla
predetta
pena
detentiva.
Con
riferimento
al
reato
tentato,
pur
se
la
disposizione
non
riporta
l’espressione
“reati
consumati
o
tentati”,
contenuta
in
altre
norme,
non
può
dubitarsi
la
configurabilità
della
condizione
di
non
punibilità
anche
quando
il
fatto
contestato
è
rimasto
allo
stato
di
tentativo.
É
possibile,
infatti,
ravvisare
la
particolare
tenuità
dell’offesa
che
la
consumazione
del
reato
avrebbe
determinato19,
con
una
bilanciamento
delle
circostanze
di
cui
all'articolo
69.
La
disposizione
del
primo
comma
si
applica
anche
quando
la
legge
prevede
la
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo
come
circostanza
attenuante.”.
18
La
disposizione
riproduce
il
testo
della
delega.
19
Sez.
Un
n.
28243/13
“Nei
reati
contro
il
patrimonio,
la
circostanza
attenuante
comune
del
35