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sanzionatorio.
Disposizioni
in
materia
di
sospensione
del
procedimento
con
messa
alla
prova
e
nei
confronti
degli
irreperibili).
Con
l’art.
1,
comma
1,lettera
m),
di
tale
legge,
infatti,
il
legislatore
ha
conferito
al
Governo
una
delega
per
«escludere
la
punibilità
di
condotte
sanzionate
con
la
sola
pena
pecuniaria
o
con
pene
detentive
non
superiori
nel
massimo
a
cinque
anni,
quando
risulti
la
particolare
tenuità
dell’offesa
e
la
non
abitualità
del
comportamento»
......
Nella
linea
della
delega
il
Consiglio
dei
ministri
ha
poi
approvato,
il
1°
dicembre
2014,
uno
schema
di
decreto
legislativo
recante
«Disposizioni
in
materia
di
non
punibilità
per
particolare
tenuità
del
fatto,
a
norma
dell’art.
1,
comma
1,
lett.
m),
della
legge
28
aprile
2014,
n.
67»,
il
cui
art.
1
è
diretto
ad
introdurre
nel
codice
penale
l’art.
131-‐bis,
che
prevede
i
requisiti
e
definisce
l’ambito
applicativo
del
nuovo
istituto”.
3.3
Il
rapporto
con
istituti
analoghi.
Da
tempo
sono
stati
introdotti
nell’ordinamento
istituti
analoghi
alla
nuova
causa
di
non
punibilità
(che
hanno
superato
il
vaglio
di
costituzionalità),
i
cui
principi
possono
offrire
utili
criteri
orientativi,
pur
se
la
“particolare
tenuità
del
fatto”
se
ne
discosta
talvolta
in
modo
significativo.
Nel
processo
minorile
è
previsto
che
se,
nel
corso
delle
indagini
preliminari,
risulta
la
tenuità
del
fatto
e
l'occasionalità
del
comportamento
(elementi
che,
come
si
vedrà
oltre,
coincidono
con
quelli
richiesti
dall'art.
131-‐bis),
il
pubblico
ministero
chiede
al
giudice
sentenza
di
non
luogo
a
procedere
per
irrilevanza
del
fatto
quando
l'ulteriore
corso
del
procedimento
pregiudica
le
12 esigenze
educative
del
minorenne .
12
Art.
27
del
DPR
448/1988:
“Art.
27.
Sentenza
di
non
luogo
a
procedere
per
irrilevanza
del
fatto
1.
Durante
le
indagini
preliminari,
se
risulta
la
tenuità
del
fatto
e
l'occasionalità
del
comportamento,
il
pubblico
ministero
chiede
al
giudice
sentenza
di
non
luogo
a
procedere
per
irrilevanza
del
fatto
quando
l'ulteriore
corso
del
procedimento
pregiudica
le
esigenze
educative
del
minorenne.
Si
coglie
la
particolarità
dell’irrilevanza
del
fatto,
calibrata
sul
pregiudizio
che
potrebbe
derivare
dalla
celebrazione
del
processo
al
minore.
Prevale,
dunque,
una
finalità
"in
favore"
dell’autore
del
reato
attraverso
una
declaratoria
d’improcedibilita13,
senza
alcuna
previa
delimitazione
a
determinati
reati
(individuati
specificamente
o
attraverso
la
pena
edittale).
Nel
processo
penale
davanti
al
giudice
di
pace,
tra
le
definizioni
alternative
del
procedimento,
è
prevista
l'esclusione
della
procedibilità
nei
casi
di
particolare
tenuità
del
fatto.
Ai
sensi
dell’art.
34
d.lgs.
n.
274/200014
il
giudice
può,
durante
le
indagini
2.
Sulla
richiesta
il
giudice
provvede
in
camera
di
consiglio
sentiti
il
minorenne
e
l'esercente
la
potestà
dei
genitori,
nonché
la
persona
offesa
dal
reato.
Quando
non
accoglie
la
richiesta
il
giudice
dispone
con
ordinanza
la
restituzione
degli
atti
al
pubblico
ministero.
3.
Contro
la
sentenza
possono
proporre
appello
il
minorenne
e
il
procuratore
generale
presso
la
corte
di
appello.
La
corte
di
appello
decide
con
le
forme
previste
dall'articolo
127
del
codice
di
procedura
penale
e,
se
non
conferma
la
sentenza,
dispone
la
restituzione
degli
atti
al
pubblico
ministero.”
4.
Nell'udienza
preliminare,
nel
giudizio
direttissimo
e
nel
giudizio
immediato,
il
giudice
pronuncia
di
ufficio
sentenza
di
non
luogo
a
procedere
per
irrilevanza
del
fatto,
se
ricorrono
le
condizioni
previste
dal
comma
1”.
13
La
giurisprudenza
talvolta
precisa
che
trattasi
di
causa
di
non
punibilità,
pur
se
il
testo
non
è
univoco
come
il
nuovo
art.
131-‐bis
c.p.
14
Art.
34
d.lgs.
n.
274/2000
“Art.
34.
Esclusione
della
procedibilità
nei
casi
di
particolare
tenuità
del
fatto
1.
Il
fatto
è
di
particolare
tenuità
quando,
rispetto
all'interesse
tutelato,
l'esiguità
del
danno
o
del
pericolo
che
ne
è
derivato,
nonchè
la
sua
occasionalità
e
il
grado
della
colpevolezza
non
giustificano
l'esercizio
dell'azione
penale,
tenuto
conto
altresì
del
pregiudizio
che
l'ulteriore
corso
del
procedimento
può
recare
alle
esigenze
di
lavoro,
di
studio,
di
famiglia
o
di
salute
della
persona
sottoposta
ad
indagini
o
dell'imputato.
2.
Nel
corso
delle
indagini
preliminari,
il
giudice
dichiara
con
decreto
d'archiviazione
non
doversi
procedere
per
la
particolare
tenuità
del
fatto,
solo
se
non
risulta
un
interesse
della
persona
offesa
alla
prosecuzione
del
procedimento.
33