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riprodotte
(circostanza
di
cui
all’art.
61
n.
1
c.p.),
così
come
a
singole
fattispecie
di
reato.
Sembra
prevalere
l’esigenza
di
delimitare
i
requisiti
della
causa
di
non
punibilità
sulla
base
di
elementi
di
carattere
generale
riferibili
al
comportamento
dell’autore
del
reato,
quasi
a
voler
sottolineare
che
l’esame
va
compiuto
in
concreto
sul
fatto
commesso.
a2)
L’esiguità
del
danno
o
del
pericolo
Anche
la
valutazione
dell’esiguità
del
danno
o
del
pericolo
è
normativamente
delimitata:
1)
da
un
lato,
attraverso
il
richiamo
ai
criteri
previsti
dall’art.
133,
co.
1,
c.p.,
2)
dall’altro,
specificando
alcuni
criteri
che
escludono
in
radice
la
particolare
tenuità
dell’offesa;
Si
specifica,
inoltre,
che
non
assumono
rilievo
ostativo
le
circostanze
attenuanti
della
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo.
1)
I
criteri
previsti
dall’art.
133,
co.
1,
c.p.
L’espresso
richiamo,
quale
criterio
valutativo,
all’art.
133,
co.
1,
c.p.
fa
venire
in
rilievo,
in
concreto,
il
solo
n.
2),
“gravità
del
danno
o
del
pericolo
cagionato
alla
persona
offesa”
che,
com’è
intuitivo,
poco
aggiunge
al
requisito
dell’“esiguità
del
danno
o
del
pericolo”.
Le
nozioni
di
“danno”
e
“pericolo”
sono
note
al
sistema,
sicchè
può
farsi
riferimento
all’elaborazione
(anche)
della
giurisprudenza.
Ciò
che
rileva,
in
definitiva,
è
l’espressione
“esiguità”
che
esprime,
con
evidenza,
la
volontà
di
delimitare
e
circoscrive
il
danno
e
il
pericolo
in
un
ambito
limitato
o
modesto27.
27
La
relazione
di
accompagnamento
al
procedimento
innanzi
al
Giudice
di
pace,
con
riferimento
al
citato
art.
34
d.lgs.
n.
274/2000
così
si
esprimeva
“"il
primo
indice
rivelatore"
della
particolare
tenuità
del
fatto,
che
si
atteggia
"come
forme
di
manifestazione
dell'offesa
penale"
(Rel.
pag.
39
nota
16),
sicché
anche
in
fattispecie
penali,
il
cui
evento
sia
grave,
potrebbe
applicarsi
detta
causa
di
improcedibilità,
tanto
più
che
la
selezione
dei
vari
reati
è
stata
già
operata,
individuando
la
competenza
per
materia
del
giudice
di
pace
per
alcuni
reati.
Peraltro
il
riferimento
operato
dalla
norma
al
"fatto"
e
non
al
"danno"
di
particolare
tenuità
dimostra
come
non
sia
prevista
una
Il
requisito
ricorre,
ovviamente,
anche
quando
non
vi
sono
“persone
offese”
secondo
gli
ordinari
criteri
(anche
giurisprudenziali)
previsti.
2)
I
criteri
relativi
all’esiguità
del
danno
o
de
pericolo
che
escludono
la
particolare
tenuità
dell’offesa
L’art.
131-‐bis,
comma
2,
elenca
alcuni
criteri
ostativi
riferibili
all’esiguità
del
danno
o
del
pericolo.
Si
tratta
dell’ipotesi
in
cui
la
condotta
ha
cagionato
o
da
essa
sono
derivate,
quali
conseguenze
non
volute,
la
morte
o
le
lesioni
gravissime
di
una
persona.
Anche
per
questo
criterio
potrà
farsi
riferimento
all’elaborazione
giurisprudenziale
relativa,
ad
esempio,
all’art.
586
c.p.,
pur
se
ancora
una
volta
non
vi
è
uno
specifico
riferimento
testuale
a
disposizioni.
3)
La
non
ostatività
delle
circostanze
attenuanti
della
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo.
Si
prevede
che
non
sono
ostative
le
circostanze
attenuanti
della
particolare
tenuità
del
danno
o
del
pericolo
(art.
131-‐bis,
ult.
co.).
Il
riferimento
riguarda
principalmente
il
requisito
in
esame
(pur
se
la
disposizione
è
collocata
all’ultimo
comma
dell’articolo)
e
tende
a
evitare
interpretazioni
riduttive
o
abroganti
delle
attenuanti
richiamate.
Naturalmente
per
l’applicabilità
dell’istituto,
oltre
alla
presenza
delle
attenuanti,
occorre
un
quid
pluris
che
consenta
di
ritenere
i
requisiti
della
causa
di
non
punibilità
Vengono
in
rilievo,
ad
esempio:
-‐
l’attenuante
prevista
dall’art.
62
n.
4
c.p.;
-‐
l’attenuante
di
cui
all’art.
323-‐bis
c.p.;
-‐
l’offesa
di
particolare
tenuitá
nei
reati
in
materia
di
societá
e
consorzi
di
cui
all'art.
2640
c.c;
-‐
numerose
altre
ipotesi,
alcune
delle
quali
non
consentono
l’operatività
della
selezione
dei
fatti
sulla
base
del
titolo
del
reato,
mentre
il
requisito
dell'esiguità
del
danno
o
del
pericolo
non
va
valutato
in
termini
assoluti,
ma
relativi
in
modo
da
appurare
l'esistenza
di
una
offesa
anche
minima
al
bene
protetto
(Rel.
pag.
65).
Cfr.
anche
S.C.
sent.
n.
24249/06).
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