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6.2
Criteri
relativi
alle
condizioni
Si
rinvia
alle
problematiche
e
soluzioni
indicate
al
par.
4.1
Si
ribadisce
che
istituto
è
applicabile
anche
al
reato
tentato.
In
tale
caso
il
limite
edittale
di
5
anni
(tenuto
conto
delle
circostanze
per
le
quali
la
legge
stabilisce
una
pena
di
specie
diversa
da
quella
ordinaria
del
reato
e
di
quelle
ad
effetto
speciale,
escluso
ogni
rilievo
al
giudizio
ex
art.
69
c.p.)
va
determinata
operando
la
riduzione
di
1/3
sulla
pena
edittale
massima
del
reato
consumato.
Va,
ancora,
ribadito
che
non
può
desumersi
un
indice
di
tenuità
dell’offesa
dalla
sola
entità
(natura
e
specie)
della
pena
edittalmente
prevista.
6.3
Criteri
relativi
al
primo
requisito
a)
la
particolare
tenuità
dell’offesa
6.3.1
1)
Indicati
dalla
norma
a1)
Modalità
della
condotta
Criteri
di
giudizio
Occorre
tenere
conto:
•
di
tutti
gli
elementi
con
cui
l’autore
del
reato
ha
realizzato
la
condotta
criminosa:
natura,
specie,
mezzi,
oggetto,
tempo
luogo
e
modalità
dell’azione
(art.
133,
co.
1,
n.
1
c.p.);
•
degli
aspetti
relativi
all’intensità
del
dolo
o
al
grado
della
colpa
(art.
133,
co.
1,
n.
3).
Criteri
ostativi
(art.
131-‐bis,
comma
2,
c.p.)
Quando
l’autore
ha
agito:
-‐
per
motivi
abietti
o
futili.
L’espressione
corrispondente
esattamente
a
quanto
previsto
dall’aggravante
di
cui
all’art.
61
n.
1)
c.p.;
-‐
con
crudeltà,
anche
in
danno
di
animali.
Il
termine
“crudeltà”
corrisponde
a
quanto
previsto
dall’aggravante
di
cui
all’art.
61,
n.
4)
c.p.
con
riferimento
alle
sole
persone.
L’estensione
agli
animali
comporta
la
sostanziale
esclusione
della
causa
di
non
punibilità
per
i
reati
di
cui
agli
artt.
544
bis
e
544
ter,
comma
1,
quando
richiamano
espressamente
il
termine
crudeltà;
-‐
adoperando
sevizie,
termine
contenuto
nell’aggravante
di
cui
all’art.
n.
4)
c.p.
Il
mancato
richiamo,
in
questo
caso,
agli
animali
comporta
che
il
reato
di
cui
all’art.
544
quater
c.p.
potrà
essere
escluso
se
si
ravvisi
una
vera
e
propria
crudeltà,
ovvero
sulla
base
dei
requisiti
generali;
-‐
profittando
delle
condizioni
di
minorata
difesa
della
vittima,
anche
in
riferimento
all’età
della
stessa.
Si
tratta
di
alcune
ipotesi
previste
dall’art.
61
n.
5),
11
ter
e
11
quinques,
c.p.
a2)
Esiguità
del
danno
o
del
pericolo
Criteri
di
giudizio
Occorre
tenere
conto,
ex
art.
133,
co.
1,
c.p.,
della
“gravità
del
danno
o
del
pericolo
cagionato
alla
persona
offesa”
che
poco
aggiunge
al
requisito
“esiguità
del
danno
o
del
pericolo”.
Criteri
ostativi
(art.
131-‐bis,
comma
2)
Quando
la
condotta
ha
cagionato
o
da
essa
sono
derivate,
quali
conseguenze
non
volute,
la
morte
o
le
lesioni
gravissime
di
una
persona.
Criteri
non
ostativi
(art.
131-‐bis
comma
4)
Le
circostanze
attenuanti
della
particolare
tenuita'
del
danno
o
del
pericolo.
6.3.2
2)
Desunti
dalla
norma
a1)Modalità
della
condotta
Dovrà
tenersi
conto:
-‐
delle
circostanze
ritenute
esistenti
(da
contestare
se
aggravanti
o
da
indicare
se
attenuanti),
sia
in
“positivo”
(se
attenuanti),
sia
in
“negativo”
(se
aggravanti);
-‐
dell’atteggiamento
soggettivo
dell’autore
del
reato
rispetto
all’offesa
determinata
al
bene
giuridico
tutelato.
In
tale
contesto
assumono
rilievo
le
diverse
forme
di
dolo
o
di
colpa
conosciute
dall’ordinamento,
oltre
che
dei
motivi
a
delinquere
quando
influiscono
sull’intensità
del
dolo;
-‐
della
condotta
contemporanea
e
susseguente
al
reato
quando
si
riflette
sull’offesa;
a2)
Esiguità
del
danno
o
del
pericolo
Dovrà
tenersi
conto
-‐
dell’espressione
“esiguità”
che
esprime,
con
chiarezza,
la
volontà
di
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