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Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause.

Tabella degli importi. Per verificare gli importi del contributo unificato, è possibile fare clic su "tabella degli importi".
Fonte. L'art. 9 della Legge finanziaria 2000 (L. 23/12/1999 n. 488) ha introdotto il c.d. contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (altrimenti definito contributo unificato per le iscrizioni a ruolo). La disciplina è stata modificata dal decreto legge 11/3/2002 n. 28 e quindi dalla legge di conversione 10/5/2002 n. 91. A partire da luglio 2002 è intervenuto il testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/5/2002 n. 115), ripetutamente modificato anche in relazione agli importi del contributo. Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia ha emesso la circolare 13/5/2002 n. 3 e, per ulteriori chiarimenti, la circolare 13/7/2002, la circolare 8/10/2002, la circolare 14/11/2002, la circolare 6/5/2003, la circolare 14/1/2004, la circolare 28/6/2005, la circolare 11/5/2012, il provvedimento 27/3/2018, il provvedimento 28/5/2018, la circolare 20/8/2018 e il provvedimento 23//10/2019. Di rilievo anche la circolare del Ministero dell'economia in materia di contributo unificato nel processo tributario (la circolare n. 1/DF del 21/9/2011), quella in materia di rimborso del contributo unificato (la circolare n. 33 del 26/10/2007) e quella dell'Agenzia delle entrate in materia di esenzione dal bollo dei certificati anagrafici per uso notifica (la risoluzione n. 24/E del 18/4/2016).
La predetta disposizione prevede, come è altrettanto noto, che agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali, tributari ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, si applica soltanto il predetto contributo: pertanto non si applicano più le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. La Corte Costituzionale, facendo leva anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ai suddetti tributi erariali, ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo stesso "le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario" (Corte cost. 7/2/2005  n. 73).
La legge di conversione ha previsto espressamente che sono inclusi gli atti antecedenti, necessari o funzionali ai predetti procedimenti: pertanto ha trovato conferma l'opinione espressa dal Consiglio in ordine alla non assoggettabilità dell'imposta di bollo degli atti introduttivi del giudizio e delle relative procure alle liti, ancorchè atti precedenti la costituzione in giudizio della parte e quindi il pagamento del contributo unificato; l'opinione, come si ricorderà, era stata condivisa dall'amministrazione (vedasi la circolare 12/3/2002 n. 2 del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia); inoltre una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate ha chiarito che l'atto di precetto e le relative procura alle liti e copie conformi richieste dalle parti del procedimento sono escluse dall'assolvimento dell'imposta di bollo (vedasi la risoluzione 30/5/2002 n. 161 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).
La legge di conversione ha inoltre previsto che i diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali.
Onere nei procedimenti non penali. Nei procedimenti di cui sopra, esclusi quelli penali, per ciascun grado di giudizio, il contributo unificato è dovuto secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria 2000 e modificata dal decreto legge 28/02 e quindi dalla legge di conversione 91/02; attualmente gli importi sono riproposti nell'art. 13 del d.p.r. 115/02, che ha subito delle modifiche rispetto alla formulazione originaria.
Pertanto la parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo unificato, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. In tali casi va presentato il foglio di dichiarazione qui reperibile.
La sanzione processuale per il caso di violazione non è più la "irricevibilità dell'atto (prevista dal previgente comma 3 dell'art. 9): infatti il comma 5 bis introdotto dal decreto legge 28/02 prevede ora che entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo unificato o della sua integrazione, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario adito, accertato l'omesso o l'insufficiente pagamento del contributo, notifichi alla parte tenuta all'anticipazione un invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. La legge di conversione ha previsto che l'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Altre sanzioni:
- L'art. 21 del decreto legge 223/2006 (c.d. decreto Visco-Bersani), convertito nella legge di conversione 248/2006, ha invece introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria, aggiungendo all'art. 16 T.U. 115/2002 un comma 1 bis che, per il caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, commina la sanzione di cui all'art. 71 d.p.r. 131/1986 cioè la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.
- L'art. 37 del decreto legge 98/2011 (c.d. manovra 2011) prevede che gli importi siano aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.
- L'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 (sulla c.d. mediaconciliazione) prevede che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice giudice condanna la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mediante ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1.
Altri esborsi:
A seguito dell'entrata in vigore del testo unico in materia di spese di giustizia nel processo civile è altresì dovuta un'anticipazione forfettaria all'erario dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per le notificazioni dell'ufficio, nella misura di euro 27, eccetto che:
nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (D.P.R. 115/2002, art. 30 comma 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; v. nota 30/12/2004 del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia);
nelle opposizione davanti al giudice di pace relativa a sanzioni amministrative di importo non superiore a 1.033 euro: v. nota 28/9/2010 del medesimo direttore generale;
nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nelle controversie individuali di lavoro, nelle controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, e nei procedimenti di separazione e divorzio: v. circolare 11/5/2012 del medesimo direttore generale.
Onere nei procedimenti penali. Il comma 4 della medesima disposizione prevede che l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato soltanto nel caso in cui sia richiesta la pronuncia di condanna generica del responsabile. 
Invece nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento, anche in via provvisionale, di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo unificato è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. In tale ultimo caso il contributo unificato è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno (in ossequio a quanto già previsto dall'art. 59, lett. d, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 recante approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
Modalità del pagamento del contributo. Il contributo unificato può essere pagato in tre modi:
1. in banca con il modello F23 (in tal caso occorre indicare il codice tributo: v. nota 9/9/2005 del direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia);
2. alla posta con bollettino di conto corrente postale (in tal caso occorre utilizzare il bollettino di conto corrente postale approvato con provvedimento 19/2/2002 dall'Agenzia delle entrate);
3. dal tabaccaio con contrassegno (in tal caso occorre farsi rilasciare il contrassegno la cui parte inferiore dovrà essere consegnata alla cancelleria ovvero incollata sulla nota di iscrizione a ruolo). E' possibile anche il pagamento telematico a mezzo della piattaforma di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 per il che è consultabile la seguente guida.
La documentazione attestante il pagamento del contributo unificato deve essere allegata all'atto giudiziario ovvero al modello di comunicazione di versamento approvato con provvedimento 12/2/2002 dall'Agenzia delle entrate, da compilare nel caso in cui non sia previsto il deposito di una nota di iscrizione a ruolo.
Ulteriori adempimenti. Nelle conclusioni dell'atto introduttivo il difensore deve inserire apposita, espressa dichiarazione da cui risulti il valore della causa, da determinarsi in base agli art. 10 ss. c.p.c.: in sostanza, nelle conclusioni dell'atto introduttivo dovrà essere riportata l'indicazione: "Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è di euro ...", mentre vanno evitate aggiunte del tipo "ai soli fini fiscali".
Anche la parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento di valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione. 
La legge di conversione ha previsto che la dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito, e che nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione.
Ove la parte non vi provveda, non è più prevista la "improcedibilità" della domanda, sanzione prevista dall'originaria formulazione dell'art. 9 comma 5: tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che la legge di conversione ha previsto che in mancanza di dichiarazione circa il valore del procedimento la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella (cioè di valore superiore a euro 516.457 cosicchè è dovuto il contributo massimo).
Esenzioni. I commi 7 e 8 dell'art. 9 prevedono le seguenti ipotesi di esenzione dal contributo unificato:
- in caso di soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti;
- procedimenti già esenti
- procedimenti di rettificazione di stato civile
- procedimenti in materia tavolare
- procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole
- altri procedimenti riguardanti la prole
- procedimenti di cui al titolo II, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. cioè interdizione e inabilitazione, assenza e dichiarazione di morte presunta, minori, interdetti e inabilitati, rapporti patrimoniali tra i coniugi
- procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto).
E' stato inoltre chiarito che il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento del contributo indicato nell'art. 13 comma 3 T.U., senza che perciò occorra un ulteriore versamento in occasione dell'inizio della fase di merito (v. la circolare 13/7/2002).
Restano invece, purtroppo, i c.d. diritti di copia sia nei procedimenti civili e amministrativi sia in quelli penali: peraltro la legge di conversione ha chiarito che le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo.
Rimborsi. Il diritto al rimborso del contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.
Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:
- versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
- duplicazione dei versamenti;
- versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
- versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.
Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, giusta previsione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'istanza di rimborso, redatta in carta semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), è prodotta all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio).
Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza e il relativo codice di avviamento postale;
d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l'eventuale indicazione del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica;
e) gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);
f) gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;
g) l'importo richiesto a rimborso;
h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.
Inoltre, la medesima istanza deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.
In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l'istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente.
Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l'ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l'avvenuto versamento del contributo unificato. All'istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.
Per maggiori informazioni si rimanda alla già richiamata circolare 26/10/2007 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.
Approfondimenti. Per saperne di più è possibile consultare il sito dell' Agenzia delle entrate e quello del Ministero della giustizia.