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indicazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera”- per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera”).
Risponde a questi fini la inserzione, nell’ambito dei principi generali e precisamente all’art. 9, della “norma di chiusura” di cui all’art. 3 comma 2 della legge ordinamentale; il raccordo che l’art.20 opera poi con le previsioni specifiche e tipizzate della parte speciale del codice (identificanti da tempo ed indubbiamente le situazioni più ricorrenti delle patologie comportamentali in ambito forense) conferisce coerenza e compiutezza al sistema,rispettandone il criterio di fondo oggi ispiratore ma senza, con questo, indulgere ad una casistica esasperata e pur sempre deficitaria rispetto all’universo delle variabili comportamentali, talvolta neppure ipotizzabili.
Va da sé che l’iniziativa disciplinare si regge e riposa ancora oggi sulla necessità che, in sede di procedimento, sia sempre poi puntualmente assolto l’obbligo di formulare un capo di incolpazione specificamente precisato e analiticamente circostanziato. ➤ Le sanzioni
In ossequio alla previsione legislativa si è ritenuto necessario ed opportuno riservare i due articoli finali del Titolo I alla “potestà disciplinare” (art. 21) ed alle “sanzioni” (art. 22) in modo così da conferire ulteriore completezza ed esaustività al codice. E così l’art. 21 recupera e razionalizza i principi ed i criteri, conducenti ed ispiratori, anche sulla scorta del “consolidato” giurisprudenziale, che presiedono al sistema sanzionatorio mentre l’art. 22 riproduce l’apparato punitivo previsto dalla legge prevedendo e regolando, ai commi 2 e 3, ed una volta per tutte, il meccanismo del possibile aggravamento e della possibile attenuazione della sanzione edittale che è stata espressamente indicata e prevista per ognuna delle norme della parte speciale e ciò in stretto ossequio al dettato della legge.
L’individuazione di quest’ultima (sanzione edittale) è stata effettuata, generalmente, sulla scorta della esperienza disciplinare e della casistica giurisprudenziale, nella consapevolezza che, come la dinamica applicativa del codice ancora in vigore insegna e registra, esistono al riguardo sensibilità tra loro diverse e talora molto distanti. Il comma 4 non tralascia il “richiamo verbale” che, pur non rivestendo carattere di sanzione disciplinare, viene dalla legge espressamente individuato come uno degli esiti della decisione che definisce il procedimento disciplinare. Per facilitare la delicata analisi ed applicazione, da parte dei Consigli degli Ordini e, a far data dal 1 gennaio 2015, da parte dei Consigli Distrettuali di disciplina, dell’apparato sanzionatorio, verrà curata dal Consiglio Nazionale un’apposita edizione e versione del codice che recherà, per ciascun articolo della parte speciale, la misura della sanzione edittale accompagnata dall’indicazione di quella in forma attenuata e di quella in forma aggravata.
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