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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Relazione illustrativa
Il titolo I, come già ricordato, costituisce la parte generale del codice che segna il quadro ed il perimetro in cui si cala la parte speciale articolata nei successivi sei titoli che alla parte generale ovviamente si raccordano; si è cercato di conferire ai principi generali, anche nella successione delle disposizioni, quella organicità e coerenza che spesso, ad un’attenta lettura, risultavano deficitarie nella conformazione del codice attualmente in vigore.
Così, se i primi 8 articoli attengono all’essenza stessa della figura dell’avvocato ed agli aspetti più squisitamente di impianto, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, della responsabilità deontologica, l’art. 9, come già accennato, riproduce la “valvola” collegata alla norma di chiusura contenuta nelle legge forense (art. 3 comma 2) con il mantenimento e la valorizzazione, tra gli altri, dei principi di dignità e decoro della professione che, con quelli poi ripresi ed enunciati negli artt. da 10 a 19, completano quello che, da sempre, costituisce e deve costituire il naturale corredo deontologico dell’avvocato.
Art. 1. L'avvocato
Giurisprudenza disciplinare
➤ LIBERTÀ E LEGALITÀ. Ancorché sia ben possibile che l'avvocato sia chiamato a pronunziarsi su fattispecie controverse e, talvolta, al confine della legalità, esercita correttamente la propria attività l'avvocato che rappresenti al cliente quei limiti, che segnali i rischi del loro superamento e che disincentivi tale eventualità. Ne consegue, pertanto, che il professionista deve rifiutare la prestazione professionale richiesta, laddove, dagli elementi conosciuti, possa fondatamente desumere che la stessa sia finalizzata a operazioni illecite (art. 36 c.d.). Al contrario, se, in base agli elementi prospettati e/o conosciuti, la fattispecie non presenta profili di illegittimità, l'avvocato può prestare la propria attività, non essendo tenuto a svolgere vere e proprie attività di indagine sulle reali intenzioni dei clienti, così da coglierne il fine recondito effettivamente perseguito avvalendosi della consulenza loro prestata (C.N.F. 15/12/2006, n. 155). ➤ CASISTICA. La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare il bene immobile sottoposto
1. L'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto
alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della
difesa, assicurando, nel processo, la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.
2. L'avvocato, nell'esercizio del suo
ministero, vigila sulla conformità delle leggi
ai principi della Costituzione e
dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul
rispetto dei medesimi principi, nonché di
quelli della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, a tutela e nell'interesse della
parte assistita.
3. Le norme deontologiche sono essenziali
per la realizzazione e la tutela
dell'affidamento della collettività e della
clientela, della correttezza dei
comportamenti, della qualità ed efficacia
della prestazione professionale.
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