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L'art. 59 del codice deontologico ai sensi del quale l'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l'obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che deve essere tanto più sentito quanto più percepito nell'ambito esterno, come nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in relazione alle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, che assume un significato particolarmente negativo a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura "privata" o "professionale" del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo (C.N.F. 21/11/2006, n. 109).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante, lesivo del decoro della classe forense, l'avvocato che subisca un procedimento di sfratto per morosità e che rilasci in pagamento alla locatrice titoli non onorati e poi protestati (C.N.F. 28/12/1999, n. 286).
L'avvocato che ometta di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e restituisca somme di spettanza del cliente solo dopo un notevole corso di tempo, trattenendone altre a compensazione di onorari, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell'intera classe forense (C.N.F. 21/11/2003, n. 359). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui è tenuto anche nei rapporti privati, l'avvocato che non vigilando sul comportamento della propria moglie, le consenta di svolgere di fatto presso il proprio studio l'attività di avvocato senza averne il titolo, così non impedendole di
minacciare e raggirare un cliente inducendolo a una onerosa transazione e trattenendo a fini speculativi le somme da questo ricevute (C.N.F. 22/05/2001, n. 103).
Anche i fatti non inerenti all'attività professionale ma alla vita privata dell'avvocato ma imputati a quest'ultimo in un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna devono essere sottoposti a giudizio disciplinare (nella specie, l'avvocato si era reso colpevole di incauto acquisto) (C.N.F. 15/12/2006, n. 163). Non commette illecito disciplinare il professionista che, pur ponendo in essere comportamenti intraprendenti e fantasiosi, non violi i principi di probità e decoro ma voglia semplicemente porre l'attenzione su alcuni eccessi e certe mode proprie della vita moderna. Nella specie il professionista, uomo in vista e molto rispettato, per criticare l'utilizzo dei telefonini aveva istallato sui suo ciclomotore un telefonino giocattolo e aveva comunicato ai colleghi e alla stampa di aver stipulato un contratto di assicurazione per il furto del suddetto telefonino (C.N.F. 22/05/2001, n. 106). ➤ PRATICANTI AVVOCATI.
I praticanti che si rendano responsabili di fatti non conformi alla dignità e al decoro della professione forense, o di abusi e mancanze nell'esercizio della professione, sono sottoposti a procedimento disciplinare e si applicano nei loro riguardi le disposizioni previste per il procedimento nei confronti degli avvocati (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).
Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (ex art. 57 r.d. n. 37/1934), a nulla rilevando che svolgano o meno il patrocinio; il loro status, conseguente alla semplice iscrizione nel registro speciale, si presenta, infatti, come preliminare a quello di professionista e pertanto sono anch'essi soggetti alle norme deontologico disciplinari previste nel codice deontologico e nella normativa forense (C.N.F. 06/12/2002, n. 189).
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