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legittima l'iscrizione all'albo del professionista dipendente della Commissione europea anche se lo stesso in ragione del suo status di funzionario non possa indicare un domicilio professionale nel circondario del Consiglio dell'Ordine in cui chieda o abbia l'iscrizione: egli sarà infatti dispensato da tale requisito in ragione della preminenza dei principi del trattato rispetto alle norme di diritto interno (C.N.F. 24/10/2003, n. 313).
➤ CITTADINI EXTRACOMUNITARI. Non può essere accolta la richiesta di iscrizione all'albo di un cittadino extracomunitario, nonostante le deroghe ormai previste sia in relazione ai cittadini extracomunitari sia (ed ancor più) in relazione ai cittadini comunitari, quando manchino i requisiti minimi prescritti per tale iscrizione (C.N.F. 14/11/2000, n. 150). La legge n. 364/2000 ha ratificato l'accordo del 21.06.1999 tra la Confederazione elvetica e la Comunità europea, alla luce del quale è irrilevante il fatto che l'Abogado sia cittadino elvetico, posto che tale accordo estende i diritti dei cittadini comunitari a quelli elvetici, cosicchè la cittadinanza elvetica, da un lato, e la sussistenza dei requisiti ex art. 6 d.lgs. 96/2001, dall'altro lato, consentono il mantenimento dell'iscrizione dell'Abogado nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti (C.N.F. 27/2/2013, n. 19).
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Art. 4. Volontarietà dell'azione
Giurisprudenza disciplinare
➤ COSCIENZA E VOLONTÀ. La responsabilità civile dell'avvocato sorge automaticamente per il solo fatto del danno arrecato al cliente, mentre per aversi la responsabilità disciplinare è necessario che i comportamenti disciplinarmente rilevanti siano riferiti alla coscienza e volontà dell'incolpato (C.N.F. 28/12/2005, n. 227). Per l'imputabilità dell'illecito disciplinare non è necessaria la coscienza dell'illegittimità dell'azione ma è sufficiente la volontà dell'atto deontologicamente scorretto (C.N.F. 23/11/2000, n. 190; cfr. 22/05/2001, n. 105; 04/02/2004, n. 18; 28/12/2005, n. 168; 28/12/2005 n. 227; 25/2/2013, n. 11). Non può essere ritenuto responsabile disciplinarmente il professionista che, a causa di una grave malattia, non sia in grado di intendere il valore sociale, professionale e giuridico dei suoi comportamenti. Nella specie il professionista, affetto da grave malattia che lo aveva reso incapace di intendere e di volere, non aveva svolto l'attività quale difensore d'ufficio (C.N.F. 23/11/2000, n. 188).
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1. La responsabilità disciplinare discende
dalla inosservanza dei doveri e delle regole
di condotta dettati dalla legge e dalla
deontologia, nonché dalla coscienza e
volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un
comportamento non colposo che abbia
violato la legge penale, è sottoposto a
procedimento disciplinare, salva in questa
sede ogni autonoma valutazione sul fatto
commesso.
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