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Art. 5. Condizione per l'esercizio dell'attività professionale
Giurisprudenza disciplinare
➤ REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO. Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l'iscrizione all’albo professionale, non è di per sé da escludere per la presenza di una condanna penale a carico dell'interessato. Deve essere dunque compiuta una valutazione autonoma e discrezionale da parte del Consiglio dell'ordine che, tenuto conto dei fatti accertati dal giudizio penale, valuti se l'avvocato abbia avuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense (C.N.F. 04/02/2004, n. 25). Requisito essenziale per l'iscrizione all'albo degli avvocati e lo svolgimento del patrocinio forense è il godimento del pieno esercizio dei diritti civili previsti dall'art. 17 n. 2 r.d.l. 1578/1933; pertanto deve essere cancellato dall'albo il professionista nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di inabilitazione avente efficacia esecutiva (C.N.F. 29/03/2003, n. 43). Per effetto della l. 21 dicembre 1999 n. 526, che ai fini dell'iscrizione agli albi, elenchi e registri, ha equiparato il domicilio alla residenza, deve ritenersi necessaria, per l'iscrizione all'albo degli avvocati, la sussistenza alternativa del requisito della residenza o del domicilio; per domicilio deve intendersi la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività, mentre per residenza deve intendersi l'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in tal luogo e nell'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, da rilevare attraverso la constatazione delle consuetudini di vita e dello
	
  
svolgimento delle normali relazioni sociali (C.N.F. 29/03/2003, n. 35). ➤ PRATICANTI AVVOCATI. Deve ritenersi lesivo della dignità e del decoro professionale il comportamento assunto dal praticante avvocato che svolga un mandato professionale senza la necessaria abilitazione (C.N.F. 05/10/2006, n. 89).
La concessione della abilitazione temporanea al patrocinio ha un preciso limite di sei anni, oltre il quale non sono possibili proroghe, considerando che soltanto il superamento dell'esame di abilitazione consente il normale esercizio della professione di avvocato; inoltre tale cessazione non opera automaticamente, ma deve essere disposta con atto formale del Consiglio dell'ordine. Il provvedimento amministrativo di dichiarazione di cessazione dell'abilitazione al patrocinio, non determina alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto, comunque, gli atti posti in essere dal patrocinatore legale prima della dichiarazione di cessazione del patrocinio mantengono la loro efficacia (C.N.F. 16/06/2003, n. 160).
➤ ISCRITTI ALL'ELENCO SPECIALE. Il dipendente pubblico abilitato all'esercizio della professione forense, per ottenere l'iscrizione nell'elenco	speciale	annesso	all'albo professionale, deve dimostrare che: presso l'ente pubblico da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell'ente; a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell'ente (C.N.F. 28/11/2003, n. 363). Non incorre nell'illecito disciplinare per aver esercitato attività non consentita l'avvocato iscritto nell'elenco speciale che abbia svolto attività professionale a favore di soggetti privati se l'autorità amministrativa da cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il professionista allo svolgimento di tale attività (C.N.F. 23/04/2004, n. 79).
L'iscrizione agli albi costituisce condizione
per	l'esercizio	dell'attività	riservata
all'avvocato.
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