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Art. 6. Dovere di evitare incompatibilità
Giurisprudenza disciplinare
➤ GENERALITÀ. Lo svolgimento in modo continuativo di attività commerciali o di mediazione viola sia le disposizioni in tema d'incompatibilità (art. 16 del codice deontologico), sia il dovere d'indipendenza e di difesa della propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10 del codice deontologico) (C.N.F. 30/09/2008, n. 104). Lo svolgimento in modo continuativo di attività commerciali o di mediazione viola sia le disposizioni in tema d'incompatibilità (art. 16 del codice deontologico), sia il dovere d'indipendenza e di difesa della propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10 del codice deontologico) (C.N.F. 30/09/2008, n. 104). ➤ CARICHE SOCIETARIE. L'avvocato che, in violazione dell'art. 3 r.d.l. n. 1578/33, assuma il ruolo di socio accomandatario in una società commerciale, indipendentemente dalla effettuazione di concrete operazioni imprenditoriali, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in quanto lesivo del dovere di indipendenza a cui ciascun iscritto è tenuto (C.N.F. 16/05/2001, n. 85). Pone in essere un comportamento in violazione dell'art. 3 l. n. 1578/1933, l'avvocato che assuma la carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di amministratore
delegato di s.r.l. e che di fatto compia atti di gestione sia interna sia esterna durante l'intero periodo intercorrente dalla nomina alle dimissioni, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un periodo limitato nel tempo (C.N.F. 02/05/2006, n. 24).
È incompatibile con l'esercizio della professione forense e deve essere cancellato dall'albo l'avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'albo solo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi (C.N.F. 26/06/2003, n. 165).
➤ PARTECIPAZIONI A SOCIETÀ DI FATTO. Considerato che l'attività assicurativa, ex art. 2195 n. 4 c.c. rientra nell’ambito delle attività commerciali, deve essere dichiarata l'incompatibilità ex art. 3 r.d.l. n. 1578/33 per il professionista socio di un'agenzia di assicurazioni gestita come società di fatto. Questa incompatibilità non permette la permanenza nell'albo e di conseguenza integra la violazione degli art. 16 e 24 del codice deontologico forense la condotta del professionista che non ha mai comunicato al Consiglio dell'Ordine di trovarsi in tale situazione di incompatibilità (C.N.F. 17/12/2009, n. 150). ➤ CARICHE POLITICHE. Non rientra nelle ipotesi di incompatibilità, prevista dall'art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, per i dipendenti e per coloro che comunque abbiano un ufficio retribuito con stipendio gravante sul bilancio dello Stato o di enti controllati l'incarico di assessore provinciale e consigliere comunale essendo questa una carica onoraria politica, che non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e che prevede un trattamento economico dalla natura prevalentemente
1. L'avvocato deve evitare attività
incompatibili con la permanenza
dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività
comunque incompatibili con i doveri di
indipendenza, dignità e decoro della
professione forense.
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