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Art. 7. Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
Giurisprudenza disciplinare
➤ ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che costituendo una associazione professionale con il praticante consenta a quest'ultimo di svolgere attività di competenza dell'avvocato, accreditandola, peraltro, come svolta da professionista abilitato (C.N.F. 27/06/2003, n. 200). ➤ COLLABORAZIONI. Quando si avvale della collaborazione di ausiliari che agiscano sotto la sua direzione e responsabilità, l'avvocato risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro (C.N.F. 28/12/2005, n. 227). Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, pur non partecipando direttamente alle condotte illecite poste in essere dal collega di studio suo collaboratore, si renda comunque responsabile sotto il profilo del dolo eventuale e della colpa grave per non aver esercitato un attento controllo sull'attività svolta dal collega di cui conosca lo stato di insolvenza. Nella specie e stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell'avvocato che non aveva controllato l'operato della collega collaboratrice di studio che si era resa responsabile dei reati di truffa e tentata truffa in danno di compagnie di assicurazione e falsità in titoli di credito (C.N.F. 02/03/2004, n. 36).
Art. 8. Responsabilità disciplinare della società
Giurisprudenza disciplinare
Non constano ancora precedenti giurisprudenziali del Consiglio nazionale forense tenuto conto del fatto che l’art. 5 della riforma dell’ordinamento della professione forense (legge n. 247/2012) conferiva al governo la delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge cioè entro il 2 agosto 2013, a disciplinare l’esercizio della professione in forma societaria, delega che tuttavia non è stata esercitata
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L'avvocato è personalmente responsabile
per condotte, determinate da suo incarico,
ascrivibili a suoi associati, collaboratori e
sostituti, salvo che il fatto integri una loro
esclusiva e autonoma responsabilità.
1. Alla società tra avvocati si applicano, in
quanto compatibili, le norme del presente
codice.
2. La responsabilità disciplinare della
società concorre con quella del socio
quando la violazione deontologica
commessa da quest'ultimo è ricollegabile a
direttive impartite dalla società.
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