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Art. 9. Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza
Giurisprudenza disciplinare
➤ GENERALITÀ. Per la costante interpretazione dell'art. 38 r.d.l. 1578/1933 fatta propria dalla giurisprudenza disciplinare e di legittimità, il comportamento conforme ai doveri di dignità e decoro professionale è riferito a ogni aspetto della vita di relazione dell'avvocato e, dunque, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale, purché sia tale da ledere il comune sentimento della collettività: l'avvocato infatti è considerato un collaboratore di giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a correttezza, dignità e decoro, ancorché il suo comportamento non abbia relazione con l'attività professionale (C.N.F. 15/12/2006, n. 159). ➤ CONDOTTE SCORRETTE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. Si pone in contrasto con il decoro della professione il comportamento dell'avvocato che, nonostante la revoca dell'incarico, depositi in nome e per conto del cliente il ricorso per divorzio (C.N.F. 25/09/2008, n. 90). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e
fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare l'errore professionale commesso (C.N.F. 11/11/2006, n. 102). Viola i doveri di lealtà, probità e diligenza l'avvocato che dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze abbia fornite al clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato ai clienti medesimi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93).
Contravviene ai doveri di diligenza e correttezza professionale l'avvocato che, senza giustificato motivo, non compaia a due udienze successive determinando l'estinzione del giudizio (C.N.F. 22/04/2008, n. 31).
L'assenza all'udienza dibattimentale penale in cui l'avvocato sia difensore d'ufficio dell'imputato, in difetto di una comunicazione in ordine alla sussistenza di ragioni di impedimento e senza la designazione di un sostituto processuale, costituisce violazione dei doveri inerenti al mandato professionale e, quindi, i doveri dì decoro, dignità e correttezza che debbono connotare l'esercizio della professione forense (C.N.F. 05/10/2006, n. 90).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che nella sua qualità di difensore d'ufficio non compaia nell'udienza dibattimentale di due procedimenti e si renda irreperibile il giorno in cui era indicato di turno (C.N.F. 25/09/2002, n. 155).
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che chieda un rinvio della discussione per altro impegno processuale, quale l'interrogatorio di un cliente presso la casa circondariale, quando in realtà l'impegno addotto sia stato risolto, se l'avvocato non era a conoscenza della risoluzione ottenuta a sua insaputa dalla segretaria di studio (C.N.F. 28/12/2005, n. 215).
La partecipazione del professionista al disegno inteso a recuperare al patrimonio del proprio cliente esecutato il bene immobile sottoposto a
1. L'avvocato deve esercitare l'attività
professionale con indipendenza, lealtà,
correttezza, probità, dignità, decoro,
diligenza e competenza, tenendo conto del
rilievo costituzionale e sociale della difesa,
rispettando i principi della corretta e leale
concorrenza.
2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività
professionale, deve osservare i doveri di
probità, dignità e decoro, nella salvaguardia
della propria reputazione e della immagine
della professione forense.
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