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indennitaria, equiparato soltanto quoad mensuram a quello dei dipendenti statali (C.N.F. 23/07/2002, n. 115). ➤ GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE.
Nel caso in cui l'avvocato abbia richiesto e accettato la nomina a giudice onorario di tribunale (G.O.T.), un breve ritardo nel rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall'art. 42 quater dell'Ordinamento giudiziario non può determinare la responsabilità disciplinare dell'avvocato, poiché l'incompatibilità non è assoluta (nel senso che impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo), ma territorialmente relativa (nel senso che impedisce l'esercizio della professione "nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni") (C.N.F. 28/12/2006, n. 191).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nella sua veste di vice pretore onorario, ometta di astenersi in un giudizio in cui una delle parti sia assistita da un suo collega di studio (C.N.F. 06/09/2002, n. 121).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l'avvocato che accetti l'incarico professionale da parte di un soggetto da lui giudicato e assolto in funzione di V.P.O. pochi giorni prima, e ometta di fatturare nei termini di legge i compensi professionali ricevuti (C.N.F. 15/12/2000, n. 279).
➤ VICE PROCURATORI ONORARI. Lo svolgimento di funzioni giudiziarie in qualità di vice procuratore onorario (V.P.O.), non è incompatibile con la conservazione dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all'esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l'incompatibilità sussiste solo per l'ufficio o per gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non per l'intero territorio del circondario (C.N.F. 26/01/2004, n. 9).
Lo svolgimento onorario delle funzioni di vice procuratore onorario non è incompatibile con l'iscrizione nell'albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all'esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l'incompatibilità sussiste solo per l'ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all'intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 7/7/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nel caso in cui l'avvocato eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l'attività onoraria, ancorché comprese nello stesso circondario (C.N.F. 28/11/2003, n. 367). La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l'ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario ma all'ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l'incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate (C.N.F. 28/11/2003, n. 367).
➤ PROFESSORI UNIVERSITARI. L'art. 11, comma 5, lettera A, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sancisce l'incompatibilità del professore universitario, che abbia optato per il tempo pieno, ad assumere incarichi retribuiti e sancisce il divieto di espletare attività professionale di consulenza esterna. Pertanto viola il dovere di dignità e decoro propri della classe forense il professionista, docente universitario a tempo pieno, iscritto nell'elenco di cui al d.P.R. n. 382 del 1980, che svolga una ancorché limitata attività giudiziale e stragiudiziale, in spregio alle disposizioni normative che non consentono l'esercizio dell'attività forense ai professori universitari a tempo pieno (C.N.F. 21/11/2003, n. 358).
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