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ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice penale nei suoi confronti pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di probità correttezza e dignità a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 21/02/2003, n. 8).
Non arreca alcun discredito alla categoria professionale l'avvocato che, per la tutela di interessi propri, di altri avvocati e/o parenti, preferisca avvalersi di una associazione di consumatori di cui faccia parte, invece di spendere la propria qualità professionale in sede giudiziaria (C.N.F. 15/12/2006, n. 160).
➤ CONDOTTE ILLECITE NELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. Deve ritenersi lesivo della dignità e del decoro professionale il comportamento assunto dal praticante avvocato che svolga un mandato professionale senza avere conseguito l'abilitazione (C.N.F. 05/10/2006, n. 89).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che eserciti l'attività professionale	nel	periodo	di	sospensione	(C.N.F . 27/12/2005, n. 162).
L'avvocato che consegni al cliente detenuto un bene (nella specie, un orologio) omettendo di chiedere l'autorizzazione alla direzione della Casa circondariale, così violando il regolamento dell'istituto penitenziario, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 23/11/2000, n. 210).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che minacci di far entrare nella controversia insorta tra parti diverse un terzo estraneo (un magistrato) per esercitare una ingiusta pressione sulla controparte (nella specie si trattava di una controversia insorta tra appaltatore e subappaltatore in cui il terzo era il
committente principale, magistrato in carica) (C.N.F. 29/04/2003, n. 70). L'avvocato che sveli a terzi l'esistenza di una controversia usando frasi in parte ironiche e in parte minacciose nei confronti della controparte, viola il dovere di correttezza e segretezza a cui è tenuto. Nella specie l'avvocato aveva appalesato l'esistenza di una controversia alla controparte con frasi del tipo: "bravo, bravo..., si ricordi che il giorno 19 maggio saremo davanti al giudice... modificherò in suo danno la lettera...") (C.N.F. 10/12/2002 n. 194).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, senza le prescritte autorizzazioni e senza averne dato preventivamente atto a verbale, asporti dal fascicolo di controparte un libretto di risparmio al portatore intestato al proprio cliente e depositato in garanzia, a nulla rilevando la destinazione delle somme medesime al suo cliente e l'eventualità che egli non abbia agito direttamente ma si sia limitato a partecipare all'operazione (C.N.F. 28/03/2003, n. 28).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si attivi con la vittima del reato per speculare sul recupero della refurtiva chiedendo dei soldi in cambio del recupero stesso, sotto la copertura dello svolgimento di una attività professionale (C.N.F. 12/03/2003, n. 18).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che attivi molteplici azioni per il recupero di crediti palesemente privi di fondamento e frutto di una evidente operazione truffaldina (nella specie il professionista aveva attivato decreti ingiuntivi per il pagamento di bollettini di abbonamento ad una rivista mensile che avevano l'apparenza di richieste degli organi della Autorità finanziaria (C.N.F. 17/05/2002, n. 64).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che proponga un'azione giudiziaria per il riconoscimento di un danno già
	
  
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