Page 27 - Microsoft Word - Deont2014.doc
P. 27
concorrendo a denunciarli, tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. Nella specie l'avvocato perseguiva la controparte con denunce penali per estorsione pur consapevole dei reali rapporti intercorrenti fra questa e il suo assistito (C.N.F. 23/11/2000, n. 192).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che assuma un incarico professionale con il preciso intento di porre in essere attività di favoreggiamento e, allo stesso scopo, riveli a terzi l'esito degli interrogatori effettuati dalla pubblica autorità (C.N.F. 04/12/2003, n. 387).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ponga in essere un'attività di favoreggiamento in favore di autori del reato di corruzione perchè essa ha rilevanza esterna e incide negativamente sul prestigio, sulla dignità e sul decoro dell'intera classe forense (C.N.F. 21/12/2005, n. 157).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il difensore di arrestato domiciliare che chieda a un coimputato di rendere dichiarazioni favorevoli al suo assistito e contro un altro coimputato (C.N.F. 05/04/2001, n. 53).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l'avvocato che in una conversazione telefonica offra ad un carabiniere un indebito compenso al fine di garantire la permanenza dei propri assistiti nella unità abitativa dalla quale erano stati sfrattati (C.N.F. 25/03/2003, n. 25). Viola i doveri di probità, decoro, correttezza e fedeltà il professionista che, incaricato di seguire una verifica fiscale nei confronti del cliente avviata da militari della Guardia di finanza, prometta indebitamente a questi ultimi ingenti somme dì denaro richieste dai medesimi al fine di evitare al cliente una denuncia all'autorità giudiziaria per reati di falso in bilancio, truffa
aggravata in danno dello Stato e varie violazioni fiscali (C.N.F. 17/07/2006, n. 47). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in una causa di separazione, dopo aver assunto la difesa di un coniuge, convochi in studio l'altro coniuge chiedendogli un acconto e inducendolo a credere che la sua attività fosse svolta nell'interesse di entrambi (C.N.F. 08/03/2001, n. 36).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, quale liquidatore di società abbia occultato, distrutto, dissipato e sottratto i beni del fallimento ponendo in essere un comportamento configurante il reato di bancarotta fraudolenta e abbia emesso un assegno andato poi protestato. Nella specie l'avvocato era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 216, 219 e 223 l. fall., commessi in continuazione tra loro, e per i quali era stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione (C.N.F. 28/03/2003, n. 30).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, nell'ambito dell'attività professionale, partecipi a una associazione avente fini illeciti e strumentali alla realizzazione di truffe ai danni di varie compagnie di assicurazione per il risarcimento di sinistri mai avvenuti, provvedendo a raccogliere false dichiarazioni di soggetti fittizziamente coinvolti (C.N.F. 11/04/2003, n. 64).
L'avvocato che entri a far parte di un sodalizio criminoso per la realizzazione di reati contro il patrimonio apportandovi un contributo materiale rilevante, proprio mediante attività di consulenza legale consapevolmente resa a supporto della realizzazione di fini delittuosi, tiene una condotta disciplinarmente rilevante perché lesiva del dovere di probità e correttezza propri della classe forense (C.N.F . 11/04/2003, n. 57).
➤ CONDOTTE ILLECITE AL DI FUORI DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE. Anche i fatti non inerenti all'attività professionale ma alla vita privata del professionista ma
27