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Art. 10. Dovere di fedeltà
Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI ECONOMICI COL CLIENTE. É rilevante sul piano disciplinare la condotta dell’avvocato che intrattenga rapporti economici con l'assistito nel proprio interesse violando il dovere di fedeltà (C.N.F. 14/04/2004, n. 66). É fatto divieto all'avvocato di indurre e proporre ai propri clienti operazioni commerciali dubbie o rischiose, nonché di porsi quale intermediario in operazioni di carattere eminentemente commerciale prestando garanzia personale sull'esito dell'affare (C.N.F. 27/5/2013, n. 82). ➤ TRANSAZIONI NON AUTORIZZATE DAL CLIENTE. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che concluda transazioni non autorizzate dal cliente, trattenga le somme avute in ragione del mandato e ometta di dare informazioni e il rendiconto sull'attività svolta (C.N.F. 11/04/2003, n. 51). ➤ TESTIMONIANZE PREGIUDIZIEVOLI PER IL CLIENTE. L'avvocato che consigli un'azione contro la propria cliente e, nel giudizio così instaurato, testimoni su circostanze apprese nell'esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto (C.N.F. 27/06/2003, n. 175). ➤ INFEDELTÀ PROCESSUALI. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che in un
giudizio ponga in essere attività a esclusivo favore di un terzo estraneo al rapporto processuale,	e	del	quale,	peraltro, successivamente assuma la difesa contro il proprio cliente (C.N.F. 02/03/2004, n. 29). L'assunzione da parte dell'avvocato dell'incarico difensivo contro un soggetto che egli stesso rappresenti e difenda in altro giudizio dà luogo ad una situazione di incompatibilità in violazione dei doveri di correttezza e lealtà, atteso che, se per un verso l'assunzione della contemporanea difesa di due soggetti con interessi confliggenti dà luogo a violazione dei doveri professionali dell'avvocato, che deve astenersi dall'assumere incarico da soggetti che hanno interessi e posizioni processuali divergenti, per altro verso costituisce situazione idonea a condizionare le scelte difensive dello stesso professionista, in senso pregiudizievole per il proprio assistito (C.N.F. 15/12/2006, n. 170).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale procuratore e difensore dell'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore di un condominio, si costituisca successivamente anche nell'interesse di quest'ultimo, venendo così a rivestire contemporaneamente la figura di difensore	dell'opponente	e	dell'opposto	(C.N.F . 05/12/2006, n. 134).
L'avvocato che assuma l'incarico di assistere una società per azioni in una serie di iniziative giudiziarie promosse nei confronti di altra società già precedentemente difesa nell'ambito di distinti giudizi civili, e tra le quali intercorrano più rapporti contrattuali, viola l'art. 51 del codice deontologico per l'esistenza di un sostanziale conflitto di interessi (C.N.F. 13/09/2006, n. 63). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e viola il dovere di fedeltà l'avvocato che assuma incarichi defensionali contro un ex cliente, nella sussistenza dei presupposti contemplati dall'art.
L'avvocato deve adempiere fedelmente il
mandato ricevuto, svolgendo la propria
attività a tutela dell'interesse della parte
assistita e nel rispetto del rilievo
costituzionale e sociale della difesa.
	
  
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