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51 del codice deontologico forense, che deve essere accertata caso per caso rilevando solo l'assoluta posizione di contrasto nel tempo e per l'oggetto nei confronti dell' ex cliente ed essendo invece irrilevante l'assenza di conflitto d'interessi nei confronti del precedente cliente (C.N.F. 25/09/2003, n. 148).
➤ INFEDELTÀ PARTICOLARI. Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato, dirigente dell'ufficio legale della regione, che per interessi personali dichiari falsi presupposti per giustificare il conferimento di incarichi defensionali ad avvocati esterni (C.N.F. 21/10/2002, n. 180). Non incorre nell'illecito disciplinare per aver esercitato attività non consentita l'avvocato iscritto nell'elenco speciale che abbia svolto attività professionale a favore di soggetti privati se l'autorità amministrativa da cui egli dipende abbia comunque, se pur successivamente, autorizzato il professionista allo svolgimento di tale attività (C.N.F. 23/04/2004, n. 79). Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che ometta di consegnare al collega di controparte e successivamente al consiglio dell'ordine, da quest'ultimo sollecitato, la nota spese se tale rifiuto sia stato posto in essere per la tutela degli interessi del proprio cliente (C.N.F. 05/03/2001, n. 34). Tiene una condotta deontologicamente rilevante il professionista che assuma fittiziamente l'attività di difesa per coprire l'attività svolta da un collega in conflitto di interessi con la parte assistita (C.N.F. 08/06/2001, n. 117). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al dovere di fedeltà e fiducia l'avvocato che gestisca una causa in modo del tutto indipendente dal rapporto con il cliente e della tutela dei suoi interessi, concordando tutta l'attività con un soggetto terzo e senza avere mai un rapporto diretto con la parte assistita (C.N.F. 15/12/2000, n. 267).
Art. 11. Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico
Giurisprudenza disciplinare
➤ OCCULTAMENTO DI ERRORI PROFESSIONALI. Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell'intento di mascherare l'errore professionale commesso (C.N.F. 11/11/2006, n. 102).
Viene meno ai doveri di lealtà, probità e diligenza il professionista che, dopo essersi reso responsabile di gravi mancanze, abbia fornite al clienti notizie false e fuorvianti e, per di più, al fine di nascondere le proprie omissioni, abbia inviato agli stessi falsi documenti precostituiti allo scopo (C.N.F. 10/11/2006, n. 93). L'avvocato che presenti tardivamente un ricorso di opposizione a sanzione amministrativa e tenti di convincere il cliente a presentare ricorso in Cassazione per sopperire alla sua negligenza tiene una condotta deontologicamente rilevante perché lesiva dei canoni di correttezza e lealtà che costituiscono il cardine dell'attività forense e impongono al professionista di tenere i rapporti con il cliente in modo chiaro leale e senza artifici tali da incriminare il rapporto fiduciario che li lega (C.N.F. 01/10/2002, n. 167).
1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico.
2. Il rapporto con il cliente e con la parte
assistita è fondato sulla fiducia.
3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei
difensori d'ufficio, quando nominato, non
può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di
prestare la propria attività o interromperla.
4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei
difensori per il patrocinio a spese dello
Stato può rifiutare la nomina o recedere
dall'incarico conferito dal non abbiente solo
per giustificati motivi.
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