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➤ PERSEGUIMENTO DI INTERESSE DIVERSO DA QUELLO DEL CLIENTE. Viola i doveri di diligenza, correttezza e probità l'avvocato che ponga in essere una azione del tutto priva di fondamento e non nell'interesse del cliente (C.N.F. 19/02/2002, n. 2).
Tiene una condotta deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in modo improprio un foglio firmato in bianco dal proprio cliente, inserendovi un riconoscimento di debito a suo vantaggio (C.N.F. 12/12/2001, n. 271).
Tiene una condotta deontologicamente rilevante il professionista che, curando molteplici questioni giudiziali e stragiudiziali del cliente, si faccia reiteratamente rilasciare numerosi fogli firmati in bianco non recanti alcuna scritturazione e privi di data e intestazione (C.N.F. 1/6/2011, n. 81). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, patrocinante in una procedura esecutiva, partecipi direttamente all'asta di vendita aggiudicandosi i beni pignorati (C.N.F. 13/10/2001, n. 209).
Viene meno il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente e tiene una condotta disciplinarmente rilevante, il professionista che partecipi ad operazioni estranee al rapporto professionale in virtù delle quali instauri rapporti economici con il cliente, provvedendo alla vendita di un immobile con successiva divisione con il cliente dell'utile ottenuto (C.N.F. 28/12/1999, n. 287).
➤ CONTRASTI COL CLIENTE. Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, in una discussione animata, percuota il cliente procurandogli lesioni al torace e al braccio (C.N.F. 08/03/2002, n. 9). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che, non pagato dal cliente, lo aggredisca e percuota minacciandolo di azioni sproporzionate (C.N.F. 11/09/2001, n. 169). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che durante una discussione nel proprio studio, minacci con una pistola il suo interlocutore (C.N.F. 12/12/2001, n. 275).
Art. 12. Dovere di diligenza
Giurisprudenza disciplinare
➤ NEGLIGENZA: RILEVANZA DISCIPLINARE. L'avvocato deve espletare il mandato ricevuto con diligenza e impegno che assicurino la costante tutela degli interessi a lui affidati; tuttavia non ogni errore professionale determina un illecito disciplinare, e il ritardato e negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile ad una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita (C.N.F. 29/03/2003, n. 40). ➤ NEGLIGENZA: CASISTICA. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ritardi il compimento di atti defensionali, fondamentali per l'esercizio del mandato, quali ad esempio il deposito dell'atto di desistenza alla opposizione (C.N.F. 08/03/2001, n. 42). La mancata proposizione dell'atto di appello, per cui l'incolpato abbia ricevuto espresso mandato accompagnato da un fondo spese configura grave violazione dei doveri professionali di lealtà, dignità e decoro considerate, altresì, le irreparabili conseguenze che si verificano a danno dell'assistito (C.N.F. 21/11/2006, n. 120). La proposizione di un appello consapevolmente tardivo integra un contegno deontologicamente rilevante, poiché manifestazione di scarsa diligenza e sollecitudine degli interessi del cliente, quando non sia altrimenti giustificato (C.N.F. 29/05/2006, n. 29). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che iscriva tardivamente a ruolo un'opposizione a decreto ingiuntivo, così
L'avvocato deve svolgere la propria attività
con coscienza e diligenza, assicurando la
qualità della prestazione professionale.
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