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imputati allo stesso in un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile di condanna vanno sottoposti a giudizio disciplinare (in specie l'avvocato si era reso colpevole del reato di incauto acquisto) (C.N.F. 15/12/2006, n. 163). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante e contrario ai doveri di probità e decoro l'avvocato che sia dichiarato colpevole del reato di ricettazione. Nella specie il professionista si era appropriato di azioni scadute che aveva cercato di convertire o far circolare all'estero (C.N.F. 15/12/2000, n. 282).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che abitualmente detenga nel proprio studio sostanze stupefacenti di cui faccia uso con modalità incidenti sull'attività professionale tali da compromettere l'immagine della classe forense (Nella specie, l'avvocato, poi cancellato dall'albo, si era reso responsabile dell'acquisto di sostanze stupefacenti dai propri clienti con cui ne faceva uso) (C.N.F. 28/12/2005, n. 204). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che al fine di far conseguire ad altri l'impunità per il reato di contrabbando ed evitare il sequestro delle merci; offenda l'onore e il decoro degli agenti di p.s. con l'uso di violenza e minaccia e causando agli stessi lesioni volontarie e danni all'autovettura di servizio (C.N.F. 23/04/2004, n. 78).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense l'avvocato che custodisca presso il proprio studio valuta, carte di credito e valori bollati contraffatti (C.N.F. 01/04/2004, n. 49). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che con attività compiacenti, esulanti dalle prestazioni professionali, apparentemente lecite ma in realtà illecite, si renda responsabile dei reati di associazione semplice, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù (C.N.F. 01/04/2004 n. 62).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del decoro e probità l'avvocato che nella vita privata commetta i reati di violenza sessuale, minacce ed estorsione, per cui sia stato ritenuto responsabile e condannato in sede penale (C.N.F. 08/04/2000, n. 27).
È disciplinarmente rilevante il comportamento privato dell'avvocato che abbia rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro dell'intera classe forense. Pertanto, l'avvocato che compia atti sessuali con un minore tiene un comportamento rilevante deontologicamente perché lesivo dei dovere di probità, dignità e decoro da osservare anche nella vita privata (C.N.F. 28/11/2003, n. 362). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, valendosi della funzione e delle prerogative proprie del difensore, intrattenga un rapporto di natura privata eccessivamente confidenziale e affettuoso con il cliente detenuto nel corso dei colloqui presso la casa circondariale, scambiando altresì lettere personali e oggetti estranei all'esercizio della difesa all'insaputa del personale penitenziario, così ponendo in essere un contegno lesivo di prestigio, dignità e decoro della professione, della figura dell'avvocato e dell'intera categoria professionale (C.N.F. 13/09/2006, n. 57).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato sorpreso in atteggiamento intimo e sconveniente con un detenuto, suo cliente, durante un colloquio tenuto presso la casa circondariale (C.N.F. 16/03/2004, n. 42). L'avvocato che assuma l'incarico di curatore deve considerarsi tenuto al rispetto rigoroso non solo delle norme che disciplinano la procedura concorsuale, ma anche e soprattutto di quelle dettate dal codice deontologico forense, talchè rileva la condotta del professionista che abusi della sua qualità e dei suoi poteri per indurre i soggetti implicati nel fallimento a consegnargli danaro dietro minaccia di più gravi conseguenze in caso di rifiuto (C.N.F. 27/04/2006, n. 18).
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