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valutato e ristorato in un precedente giudizio nel quale l'avvocato era procuratore, configurandosi peraltro una ipotesi di frode processuale (C.N.F. 04/02/2004, n. 13).
È comportamento disciplinarmente rilevante quello dell'avvocato che si sia appropriato di somme di spettanza del cliente e abbia omesso di informare quest'ultimo sull'esito della causa (C.N.F. 04/07/2007, n. 74).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati (C.N.F. 17/07/2002, n. 101).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che dia false informazioni al cliente sull'ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sè la somma non dichiarata (C.N.F. 28/10/2002, n. 185).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che sostituisca alle conclusioni di merito in un ricorso ex art. 700 c.p.c., già depositato avanti l'autorità giudiziaria e per il quale il giudice si era già pronunciato. Nella specie, in una causa di lavoro, il professionista aveva sostituito l'ultimo foglio del ricorso inserendo la domanda di "riassunzione in servizio", dopo che il pretore aveva già emesso il provvedimento di rigetto, avendo rilevato l'inesistenza della domanda tendente alla predetta riassunzione (C.N.F. 23/11/2000, n. 196).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che utilizzi un documento di cui conosca la falsità a nulla rilevando l'eventualità che egli non si sia poi interessato della pratica per averla affidata ad un praticante di studio (C.N.F. 24/10/2003, n. 309).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense, l'avvocato che confezioni o comunque utilizzi un documento falso in giudizio (C.N.F. 06/12/2002, n. 193).
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in una procedura esecutiva utilizzi documenti falsi per ottenere la sospensione della procedura stessa (C.N.F. 16/07/2007, n. 88).
Tiene una condotta disciplinarmente rilevante l'avvocato che, pur non essendo l'autore del falso materiale avente ad oggetto un decreto di ammortamento e un certificato di cancelleria attestante la mancata opposizione del suddetto decreto, sia consapevole della falsità di entrambi i documenti e della conseguente illecita attività di presentazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con cui viola i principi di probità, correttezza e lealtà che attengono al regolare e ordinato sviluppo del processo (art. 5 e 6 c.d., in particolare il punto 6.1 che impone all'avvocato di non assumere iniziative con mala fede o colpa grave), il dovere di verità di cui all'art. 14.1 c.d. ("l'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false", con riferimento al procedimento di ammortamento), nonché i principi di indipendenza (art. 10 c.d.) e di autonomia (art. 36 c.d.), con riferimento al compimento di atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (C.N.F. 15/12/2006, n. 167). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che in scritti difensivi incolpi falsamente alcuni giudici di falso ideologico, abuso d'ufficio e frode fiscale, pur sapendoli innocenti, a nulla rilevando l'eventualità che egli si sia limitato a sottoscrivere il documento accusatorio redatto da un altro collega (C.N.F. 25/09/2002, n. 155). L'avvocato che, a vantaggio del proprio cliente, ipotizzi reati a carico della controparte per fatti che sappia non veri, denunciandoli o
	
  
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