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Art. 14. Dovere di competenza
Giurisprudenza disciplinare
➤ GENERALITÀ. L'avvocato che ponga in essere attività difensive non idonee, svolgendo in maniera negligente il mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di competenza, diligenza e correttezza a
cui	ciascun	professionista 14/04/2004, n. 67). Pone	in	essere	un deontologicamente rilevante il professionista che pur disponendo di adeguata competenza in determinati settori, utilizzi, sulla propria carta intestata, diciture e si attribuisca competenze tali da costituire pubblicità suggestiva allo scopo di accaparramento della clientela. Nella specie sulla carta intestata l'incolpato utilizzava la seguente dicitura: "consulente per appartenenti alle forze armate e di polizia"; ed ancora "consulente	rappresentante	di	zona	e componente	del	consiglio	direttivo dell'associazione Roma proprietà edilizia" (C.N.F. 23/11/2000, n. 176).
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Art. 15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
Giurisprudenza disciplinare
E' disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che non assolve l'obbligo di aggiornamento professionale, la cui previsione è posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e il dovere di competenza costituisce il presupposto dell'obbligo di aggiornamento professionale, la cui finalità pressoché esclusiva (se si esclude anche l'esigenza di un arricchimento costante della cultura professionale) è quella di garantire la parte assistita che l'accettazione dell'incarico da parte dell'avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento (C.N.F. 30/12/2013, n. 231).
Non è configurabile a carico del professionista la violazione del dovere di aggiornamento professionale in caso di grave ignoranza nella materia dell'azione risarcitoria esperibile nei confronti di un magistrato per comportamenti dolosi o gravemente colposi nell'esercizio delle sue funzioni. La mancata conoscenza di una norma, seppur rilevante, ma pur sempre settoriale, infatti, non costituisce di per sè, in un sistema normativo complesso, infrazione al precetto	deontologico	richiamato	(C.N.F. 15/3/2013, n. 38).
L'avvocato, al fine di assicurare la qualità
delle prestazioni professionali, non deve
accettare incarichi che non sia in grado di
svolgere con adeguata competenza.
L'avvocato deve curare costantemente la
preparazione professionale, conservando e
accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori di specializzazione e a
quelli di attività prevalente.
è
tenuto	(C.N.F . comportamento
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