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Art. 16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo
Giurisprudenza disciplinare
➤ ADEMPIMENTO FISCALE. Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti quali compensi per l'attività professionale svolta (C.N.F. 28/11/2003 n. 372). Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare per intero il compenso ricevuto (C.N.F. 13/05/2002, n. 60). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti ricevuti (C.N.F. 18/12/2001, n. 296). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che ometta di fatturare gli acconti percepiti peraltro per l'attività in effetti mai svolta (C.N.F. 28/12/2005, n. 188). Tiene una condotta deontologicamente rilevante l'avvocato che, contravvenendo all'obbligo di cui all'art. 15 del codice deontologico di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti fiscali secondo le norme vigenti, si risolva a fatturare gli importi ricevuti con grave ritardo (C.N.F. 05/10/2006, n. 80). L'omessa fatturazione del compenso dell'avvocato seppur attribuita a dimenticanza della segretaria è disciplinarmente rilevante in quanto lesiva del dovere di vigilanza e diligenza (C.N.F. 15/12/2011, n. 212).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che indichi nelle fatture una somma molto alta a titolo di spese omettendo peraltro di specificare gli esborsi sostenuti (C.N.F. 24/12/2001, n. 306). L'avvocato che versi una somma di denaro per evitare che un ufficiale della guardia di finanza compia ulteriori indagini nel proprio studio tiene una condotta disciplinarmente rilevante perché lesivo dell'immagine del prestigio della classe forense e dell'imparzialità, trasparenza e fedeltà che sono a fondamento della corretta attività del pubblico ufficiale (C.N.F. 28/12/2005, n. 168).
➤ ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE. In forza del disposto dell'art. 17 l. 20 settembre 1980 n. 576, che, a sua volta, richiama il comma 3 dell'art. 2 l. 3 agosto 1949 n. 536, per le mancate comunicazioni obbligatorie alla Cassa forense può essere inflitta la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale, che è revocata solo quando l'interessato prova di aver provveduto all'invio delle dovute comunicazioni (C.N.F. 15/12/2006, n. 168). L'avvocato che non invii alla Cassa forense il modello 5 relativo alla dichiarazione del reddito i.r.pe.f. e del volume d'affari i.v.a. conseguito, è sospeso a tempo indeterminato fino a quando non provvederà all'invio della predetta autocertificazione (C.N.F. 23/11/2000, n. 199). ➤ ADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di adempiere al pagamento della quota di iscrizione all'ordine di appartenenza (C.N.F. 14/10/2005, n. 226). L'avvocato che ometta di provvedere al pagamento della tassa di iscrizione all'ordine e della tassa per la richiesta di parere su una parcella pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati (C.N.F. 01/10/2002, n. 166).
1. L'avvocato deve provvedere agli
adempimenti fiscali e previdenziali previsti
dalle norme in materia.
2. L'avvocato deve adempiere agli obblighi
assicurativi previsti dalla legge.
3. L'avvocato deve corrispondere
regolarmente e tempestivamente i
contributi dovuti alle Istituzioni forensi.
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