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Art. 18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
Giurisprudenza disciplinare
➤ RAPPORTI COLLA STAMPA E CONCORRENZA. L'art. 18 del codice deontologico prescrive al professionista	di	improntare	il	proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio, sia per il generale dovere di discrezione che l'avvocato deve avere con riferimento alle vicende processuali che riguardano i propri assistiti, sia per impedire quelle forme di rapporto con i mass media che, pubblicizzando l'attività dello stesso, integrano forme di concorrenza	che	non	è	consentita dall'ordinamento professionale ed è anche contraria a quel generale e imprescindibile dovere di decoro e dignità richiesta al professionista forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).
Integra violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, l'avvocato che rilasci a un giornalista dichiarazioni pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria	attività	professionale	(C.N.F. 06/12/2006, n. 139).
Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che cerchi continui contatti con i mass media al solo
	
  
fine di ottenere una pubblicità personale anche anticipando notizie sulle scelte difensive, su opinioni in relazione a provvedimenti giudiziari, con sue foto davanti al computer, con dichiarazioni	autoreferenziali	(C.N.F. 28/12/2005, n. 233).
Non comporta violazione deontologica l'intervista di un professionista pubblicata su un quotidiano quando si escluda l'intenzionalità di farsi pubblicità in violazione alle norme deontologiche (C.N.F. 15/3/2013, n. 40).
➤ RAPPORTI COLLA STAMPA E TUTELA DEL CLIENTE. Viola il dovere di riservatezza proprio della professione forense (art. 9 c.d.), nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti (art. 18 c.d.), il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale, divulghi il contenuto di una sua lettera inviata alla controparte per conto dei propri assistiti. Integra, altresì, violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, l'avvocato che, in ordine al contenuto della predetta missiva, renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale, utilizzando in tal modo, per la tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti	diversi	da	quelli	previsti dall'ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento della controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 139). Pone	in	essere	un	comportamento deontologicamente rilevante il professionista che abbia diffuso notizie false circa gli incarichi ricevuti. Nella specie il professionista aveva dichiarato falsamente di aver ricevuto incarichi professionali da un personaggio famoso e la notizia aveva avuto un forte riscontro nella stampa (C.N.F. 20/09/2000, n. 89).
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1. Nei rapporti con gli organi di
informazione l'avvocato deve ispirarsi a
criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza; con il
consenso	della	parte	assistita,	e
nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può
fornire agli organi di informazione notizie
purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad
assicurare l'anonimato dei minori.
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