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Art. 19. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi
Giurisprudenza disciplinare
➤ LEALTÀ E CORRETTEZZA VERSO I COLLEGHI. Viola i principi di lealtà e correttezza alla cui osservanza ciascun avvocato è obbligato nei confronti dei colleghi, l'iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi, ometta sia di verificare la consistenza delle accuse mosse a questi ultimi, sia di informare il Consiglio dell'ordine sull'iniziativa. Invero, se in generale l'avvocato deve sempre effettuare un attento controllo delle carte che gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull'azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l'approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi (C.N.F. 28/12/2006, n. 204). Pone in essere un illecito disciplinare l'avvocato che muova a un collega un'accusa ingiusta (non avere accolto una sua richiesta di rinvio), e presenti al Consiglio dell'ordine un esposto parziale e non veritiero, al fine di indurre l'organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (C.N.F. 28/12/2006, n. 187).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che, avendo ricevuto al terminale del proprio studio un fax inviato per errore dal collega avversario e indirizzato al suo domiciliatario, non solo non si adoperi per avvertire il medesimo dell'errore trasmissivo, ma utilizzi nell'interesse del proprio cliente quanto erroneamente inviatogli nel procedimento civile
di opposizione monitoria promosso dalla controparte (C.N.F. 06/12/2006, n. 144). Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che utilizzi in giudizio alcune missive inviategli per errore dal collega di controparte, se le stesse non contengano alcuna dichiarazione di riservatezza nè evidenti caratteristiche tali da poter far presumere il diverso destinatario e quindi l'erroneo invio (C.N.F. 18/12/2001, n. 298).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, dopo aver assunto nei confronti del collega avversario l'impegno di chiedere in udienza un differimento della discussione, abbia chiesto al collegio di pronunciarsi, venendo così meno alla promessa fatta al collega (C.N.F. 16/05/2001, n. 81). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, dopo aver inviato alla controparte un fax in cui inequivocamente rinunciava agli atti relativi a decreti ingiuntivi, poi, quando ormai gli stessi erano divenuti esecutivi per non opposizione della controparte, proseguiva l'azione giudiziaria, notificando l'atto di pignoramento (C.N.F. 05/03/2001, n. 35). Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che produca documenti con la comparsa conclusionale, così non consentendo alla controparte l'esercizio pieno del diritto al contraddittorio (C.N.F. 27/06/2003, n. 190). L'avvocato che, approfittando dell'assenza del collega di controparte, chieda la chiusura del verbale di udienza e il trattenimento della causa per la decisione nonostante all'udienza precedente fosse stato effettuato un rinvio per tentativo di conciliazione, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e colleganza propri della classe forense (C.N.F. 28/12/2005, n. 235).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che omettendo di avvisare
L'avvocato deve mantenere nei confronti
dei colleghi e delle Istituzioni forensi un
comportamento ispirato a correttezza e
lealtà.
	
  
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