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Art. 17. Informazione sull'esercizio dell'attività professionale
Giurisprudenza disciplinare
➤ DIFFUSIONE A MEZZO STAMPA. In tema di offerta di prestazioni professionali mediante la pubblicazione di un articolo di stampa, mentre, in linea generale, deve ritenersi consentito fornire informazioni che offrano alla collettività la possibilità di conoscere l'esistenza di un professionista e la materia nella quale svolge con prevalenza la propria attività professionale, non è invece consentito dare notizia di particolari specializzazioni, non suffragate da titoli legittimamente conseguiti, né accedere ai mezzi di informazione a meri scopi pubblicitari finalizzati all'accaparramento di clientela. Va esclusa, pertanto, la violazione degli art. 17 e 18 c.d., nel caso in cui l'articolo di stampa contenga un semplice e del tutto generico richiamo all'esperienza maturata dall'incolpato nelle materie del diritto civile e commerciale, senza, pertanto, l'indicazione di una particolare "specializzazione", né tanto
meno dell'offerta di prestazioni professionali (C.N.F. 15/12/2006, n. 158). Integra violazione dei principi di correttezza e riservatezza, nonché del divieto di pubblicità, propri della professione forense, l'avvocato che rilasci a un giornalista dichiarazioni pubblicate su un quotidiano locale, al fine di pubblicizzare la propria attività professionale (C.N.F. 06/12/2006, n. 139).
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che cerchi continui contatti con i mass media al solo fine di ottenere una pubblicità personale anche anticipando notizie sulle scelte difensive, su opinioni in relazione a provvedimenti giudiziari, con sue foto davanti al computer, con dichiarazioni autoreferenziali (C.N.F. 28/12/2005, n. 233).
Non comporta violazione deontologica l'intervista di un professionista pubblicata su un quotidiano quando si escluda l'intenzionalità di farsi pubblicità in violazione alle norme deontologiche (C.N.F. 15/3/2013, n. 40).
La pubblicità mediante la quale l'avvocato offra prestazioni professionali senza adeguati requisiti informativi, al fine di condizionare la scelta dei potenziali clienti, viola le prescrizioni deontologiche, dando luogo a un messaggio con modalità attrattive della clientela attraverso mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e il decoro (nella specie la proposta commerciale che offriva servizi professionali a costi molto bassi è stata ritenuta lesiva del decoro della professione forense, dovendosi considerare l'adeguatezza del compenso al valore e all'importanza della singola attività posta in essere (C.N.F. 6/6/2013, n. 89).
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1. È consentita all'avvocato, a tutela
dell'affidamento della collettività,
l'informazione sulla propria attività
professionale, sull'organizzazione e
struttura dello studio, sulle eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e
professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente
con qualunque mezzo, anche informatico,
debbono essere trasparenti, veritiere,
corrette, non equivoche, non ingannevoli,
non denigratorie o suggestive e non
comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte
devono fare riferimento alla natura e ai
limiti dell'obbligazione professionale.
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