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della richiesta istanza di fallimento la controparte, alimenti nella stessa l'erroneo convincimento di una possibile definizione transattiva della vertenza inducendola peraltro a ripetuti esborsi (C.N.F. 25/03/2002, n. 28). Costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza professionale il comportamento dell'avvocato che, contravvenendo a quanto stabilito dalle parti in un atto di transazione, con cui le parti avevano concordato di rinunciare reciprocamente al giudizio ancora pendente, proseguiva in tale giudizio pur senza svolgere alcuna attività, limitandosi a chiedere semplici rinvii (C.N.F. 28/12/2006, n. 200).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il principio di colleganza l'avvocato che, richiesto dal collega di controparte di quantificare l'importo dovuto dal suo cliente in base ad un decreto ingiuntivo emesso, non dia alcuna risposta, ma notifichi l'atto di precetto (C.N.F. 19/10/2001, n. 219). Tiene un comportamento deontologicamente corretto il professionista che ometta di consegnare al collega di controparte e successivamente al consiglio dell'ordine, da quest'ultimo sollecitato, la nota spese se tale rifiuto sia stato posto in essere per la tutela degli interessi	del	proprio	cliente	(C.N.F .	05/03/2001, n. 34).
Pone in essere un comportamento in violazione del dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale l'avvocato che notifichi l'atto di pignoramento nei confronti del debitore, quando ancora il termine concordato per il pagamento non sia scaduto (C.N.F. 28/12/2006, n. 203).
Il rapporto di colleganza che impone la collaborazione fra colleghi deve essere sempre improntato a condizioni di reciprocità; pertanto tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, dopo una lunga e inutile attesa, rifiuti di riaprire il verbale di udienza ormai chiuso, se il collega arrivando con notevole ritardo non presenti le proprie scuse e
la parte da lui assistita chieda categoricamente di non accedere a nessuna cortesia verso la controparte	stessa	(C.N.F .	29/03/2003,	n.	38). Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che promuova azioni giudiziarie davanti a un giudice incompetente, al solo fine di indurre le parti convenute ad effettuare gli adempimenti (pagamenti) richiesti per non affrontare i costi dello svolgimento della causa in sede diversa dalla propria residenza (C.N.F. 27/12/2005, n. 166).
Non tiene un comportamento deontologicamente scorretto l'avvocato che iscrive la causa a ruolo e la coltiva omettendo di informare il collega di controparte che, invece, non vi aveva provveduto in ragione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti, se in effetti l'attore non aveva rilasciato quietanza esplicita relativa al pagamento. La mera accettazione del pagamento da parte del presunto creditore, infatti, non comporta la definizione del rapporto specie nella ipotesi in cui l'esecuzione sia stata imperfetta, lasciando così evidenti margini di contestazione, e la notifica della citazione e relativa procura ad agire siano state di poco posteriori al pagamento; in tal caso, pertanto, è legittimo il comportamento del difensore del convenuto che abbia ritenuto di esercitare la facoltà processuale di iscrivere la causa a ruolo e tutelare il diritto sostanziale all'accertamento negativo della propria situazione debitoria. (C.N.F. 16/12/2005, n. 151).
Tiene un comportamento deontologicamente corretto l'avvocato che, dopo aver atteso inutilmente l'arrivo del collega di controparte. che pure si era costituito, insista per l'assunzione dei mezzi istruttori, pur conoscendo la ferma contrarietà del collega avversario; non sussiste, infatti, l'obbligo da parte dell'avvocato di attendere il collega contraddittore senza limiti temporali, mentre certamente vi è l'obbligo di non pregiudicare gli interessi del cliente
	
  
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