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chiedendo rinvii per la mera assenza del collega di controparte (C.N.F. 24/12/2002, n. 216). Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l'avvocato che conferisca ad un professionista l'incarico di rappresentarlo e difenderlo in un procedimento giudiziale e che ometta di corrispondere al collega le spese, competenze ed onorari richiestigli (C.N.F. 04/11/2000, n. 132).
➤ LEALTÀ E CORRETTEZZA VERSO LE ISTITUZIONI FORENSI. L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, non solo nei confronti della parte assistita, ma anche e soprattutto verso l'ordinamento, generale dello Stato e particolare della professione, verso la società, verso i terzi in genere. Tali doveri devono rappresentare, e rappresentano, con il munus difensivo, il criterio fondante e ispiratore di ogni attività dell'avvocato (C.N.F. 6/6/2013, n. 88).
Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che ometta di adempiere al pagamento della quota di iscrizione all'ordine di appartenenza (C.N.F. 14/10/2005, n. 226). L'avvocato che ometta di provvedere al pagamento della tassa di iscrizione all'ordine e della tassa per la richiesta di parere su parcella pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto anche nei rapporti privati (C.N.F. 01/10/2002, n. 166).
Tiene un comportamento rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l'avvocato che eserciti l'attività professionale nel periodo di sospensione (C.N.F. 27/12/2005, n. 162; cfr. C.N.F. 22/9/2012, n. 123).
Tiene un comportamento rilevante l'avvocato che sostituisca in udienza un collega sospeso disciplinarmente (C.N.F. 22/05/2001, n. 101). Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell'organo
istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che usi espressioni sconvenienti e offensive nei confronti del Consiglio dell'ordine, a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall'udienza (nella specie l'avvocato aveva affermato in una conversazione fuori dall'udienza: "noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un Consiglio dell'ordine di inetti, incapaci, buoni a niente") (C.N.F. 26/06/2003, n. 166).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, in un esposto al consiglio dell'ordine per la mancata iscrizione all'albo, usi espressioni forti nei confronti del medesimo accusando i componenti di parzialità (C.N.F. 08/03/2002, n. 16).
Tiene un comportamento disciplinarmente rilevante l'avvocato che alla richiesta di chiarimenti relativi ad un esposto risponda al C.d.O. irrisoriamente con una poesia satirica mettendo così in discussione la serietà della procedura e dell'organo emanante (C.N.F. 12/03/2003, n. 15).
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