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La violazione deontologica è integrata da una condotta protrattasi nel tempo nel caso di omissioni nell'attività difensiva, di omissioni nell'informazione al cliente e di trattenimento di somme (C.N.F. 06/12/2002, n. 192).
Gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa del procedimento disciplinare, davanti al Consiglio dell'ordine, producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la delibera della decisione stessa (C.N.F. 11/04/2003, n. 57; cfr. C.N.F. 21/02/2003, n. 8).
L'illecito disciplinare integra un'ipotesi di natura continuata, rispetto alla quale, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza disciplinare, la decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (C.N.F. 28/12/2006, n. 205).
➤ PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE E PROCESSO PENALE. Per consolidata giurisprudenza delle S.S.U.U. della Corte di Cassazione, agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, va distinta l'ipotesi di cui all'art. 38 Rdl 1578/33 (fatti non costituenti reati punibili solo in sede disciplinare per violazione dei doveri che presiedono all'esercizio della professione) da quella di cui all'art. 44 dello stesso Rdl (fatti costituenti reati per i quali sia stata promossa l'azione penale). Nel primo caso l'azione è esercitabile discrezionalmente; nel secondo costituisce atto dovuto essendo collegata al fatto storico di una sentenza penale cosicchè non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto cioè prima del passaggio in giudicato di quella sentenza (C.N.F. 20/5/2013, n. 76).
Art. 21. Potestà disciplinare
1. Spetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato; la sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento.
3. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione.
4. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari.
Giurisprudenza disciplinare
➤ CRITERI DI GIUDIZIO. L'illecito disciplinare si pone su di un piano completamente diverso dal reato penale, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all'illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l'esigenza di moralità che è tutelata nell'ambito professionale. Pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha
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