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Art. 22. Sanzioni
b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a
1. Le sanzioni disciplinari sono:	un anno, nel caso sia prevista la sanzione a) Avvertimento: consiste nell'informare	della censura; l'incolpato che la sua condotta non è stata	c) fino alla sospensione dall'esercizio conforme alle norme deontologiche e di	dell'attività professionale non superiore a legge, con invito ad astenersi dal compiere	tre anni, nel caso sia prevista la sanzione altre infrazioni; può essere deliberato	della sospensione dall'esercizio dell'attività quando il fatto contestato non è grave e vi	professionale fino a un anno;
è motivo di ritenere che l'incolpato non	d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista commetta altre infrazioni.	la sanzione della sospensione dall'esercizio b) Censura: consiste nel biasimo formale e	dell'attività professionale da uno a tre anni. si applica quando la gravità dell'infrazione,	3. Nei casi meno gravi, la sanzione il grado di responsabilità, i precedenti	disciplinare può essere diminuita: dell'incolpato e il suo comportamento	a) all'avvertimento, nel caso sia prevista la successivo al fatto inducono a ritenere che	sanzione della censura;
egli non incorrerà in un'altra infrazione.	b) alla censura, nel caso sia prevista la c) Sospensione: consiste nell'esclusione	sanzione della sospensione dall'esercizio temporanea, da due mesi a cinque anni,	dell'attività professionale fino a un anno; dall'esercizio della professione o dal	c) alla sospensione dall'esercizio dell'attività praticantato e si applica per infrazioni	professionale fino a due mesi nel caso sia consistenti in comportamenti e in responsabilità	prevista la sospensione dall'esercizio della gravi o quando non sussistono le condizioni	professione da uno a tre anni.
per irrogare la sola sanzione della censura.	4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, d) Radiazione: consiste nell'esclusione	all'incolpato è fatto richiamo verbale, non definitiva dall'albo, elenco o registro e	avente carattere di sanzione disciplinare. impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo,
elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro.
2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: a) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi, nel caso	sia	prevista	la	sanzione dell'avvertimento;
Giurisprudenza disciplinare
➤ DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE. La sanzione disciplinare è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico. Nei casi di concorso di violazioni ovvero di continuazione, i modelli previsti dal diritto penale - assorbimento, cumulo materiale, cumulo giuridico - possono ben essere utilizzati anche per comminare sanzioni amministrative adeguate (C.N.F. 15/10/2012, n. 146). Il procedimento disciplinare comporta un giudizio	complessivo	sulla	condotta
	
  
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