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dell'incolpato, cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato (C.N.F. 15/10/2012, n. 136).
La radiazione di diritto dagli albi (ex art. 42 della legge professionale) costituisce mero effetto della sanzione accessoria della interdizione temporanea dall'esercizio della professione di avvocato, in quanto trattasi di atto dovuto che esclude qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'organo che lo adotta. Poiché il provvedimento ha natura di misura amministrativa fondata sul venire meno di una delle condizioni per rimanere iscritto nell'albo degli avvocati, e non di sanzione disciplinare, non può trovare applicazione il principio della necessaria proporzionalità tra illecito disciplinare commesso e relativa sanzione (C.N.F. 23/12/2009, n. 199).
➤ CIRCOSTANZE ATTENUANTI. L'uso di espressioni offensive verso il collega avversario non è giustificata dal fatto di aver reagito a una aggressione processuale, atteso che l'invocata esimente prevista dall'art. 599 c.p. non trova applicazione in materia deontologica; tuttavia la circostanza è idonea ad attenuare, dal punto di vista oggettivo, il vulnus deontologico e, dal punto di vista soggettivo, la volontà (C.N.F. 15/12/2006, n. 146). L'avvocato che in udienza usi espressioni offensive nei confronti degli organi del fallimento pone	in	essere	un	comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo in materia deontologica l'esimente prevista dall'art. 599 c.p.; l'eventuale provocazione può, infatti, essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (C.N.F. 28/12/2005, n. 239). Perché si configuri l'illecito di cui all’art. 37 del codice deontologico non è necessaria il verificarsi
di un danno, la cui assenza può però rilevare ai fini della determinazione della sanzione disciplinare (C.N.F. 27/10/2008, n. 149). ➤ ESECUZIONE DELLA SANZIONE.
Il provvedimento con cui si dispone la sospensione a tempo indeterminato ex l. 536/49 e 576/80 è dotato di efficacia immediata, privando l'interessato, sin dal momento della sua adozione, del diritto di esercitare la professione, non dovendosi ritenere prodotto l'effetto sospensivo conseguente all'impugnazione innanzi al C.N.F. ex art. 50 r.d. 1578/33. É, pertanto, inammissibile il ricorso proposto innanzi al C.N.F direttamente e personalmente dall'avvocato colpito da tale sanzione senza ministero di altro difensore (C.N.F. 04/05/2009, n. 28).
➤ PRINCIPIO DEL FAVOR REI. La natura afflittiva della sanzione disciplinare induce alla applicazione del principio generale del favor rei, in considerazione della riflessione che la retroattività della legge abrogatrice troverebbe giustificazione in una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, pur nella consapevolezza dei costanti arresti giurisprudenziali, che più volte hanno affermato che nel procedimento disciplinare, riguardando materia di infrazioni non penali, il principio di legalità non si applica alle sanzioni disciplinari (C.N.F. 18/7/2013, n. 113).
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