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presenta, rispetto al passato, significative innovazioni, mantenendo una consolidata impostazione di fondo per quanto concerne gli aspetti deontologici del conferimento e del contenuto dell’incarico professionale e questo vale anche per il comma 3, che riprende la previsione già presente nel canone II dell’art.35 del codice ancora vigente, escludendosi la commistione tra il rapporto professionale ed altri rapporti (commistione tendenzialmente sempre quantomeno inopportuna) quando tale commistione possa influire in qualunque modo sul rapporto professionale; degna di menzione è anche la formulazione del comma 1 là ove si sottolinea, con passaggio non pleonastico, che l’incarico va sempre svolto nell’esclusivo interesse della parte assistita.
Giurisprudenza disciplinare
➤ FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO. L'autenticazione della firma di procura alla lite da parte dell'avvocato non richiede che egli abbia personalmente ricevuto la sottoscrizione da parte del cliente, pertanto non può ritenersi responsabile deontologicamente l'avvocato che abbia autenticato una firma risultata falsa ove non vi sia la prova che la procura attestasse che la sottoscrizione era avvenuta in presenza dello stesso avvocato (C.N.F. 28/12/2005, n. 176). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che autentichi firme apposte non in sua presenza (C.N.F. 16/02/2000, n. 2). ➤ OMESSA FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO. L'avvocato che accetti l'incarico difensivo ma non si faccia rilasciare idonea procura, così da causare la nullità della costituzione in giudizio tiene un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza (C.N.F. 11/04/2003, n. 46). ➤ CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA TERZI. Non è ravvisabile l'illecito disciplinare di accaparramento di clientela a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall'interessato, il mandato
conferito in bianco da quest'ultimo, tenuto conto che, ai sensi del canone 1 dell'art. 35 del codice deontologico, l'incarico ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione che l'avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (C.N.F. 15/12/2006, n. 161). L'avvocato che su richiesta di terzi estranei accetti l'incarico difensivo di un detenuto, al solo fine di riferigli le testimonianze rese da altri coimputati per indurlo a comportarsi di conseguenza, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e probità propri della classe forense (C.N.F. 16/02/2000, n. 9).
➤ CONFERIMENTO DELL'INCARICO DA INCAPACI. Tiene un comportamento corretto l'avvocato che assuma l'incarico professionale da un soggetto, anche se in precario stato di salute in quanto affetto da schizofrenia persecutoria, e svolga con diligenza il mandato così ricevuto incassando dallo stesso il compenso professionale per l'attività svolta (C.N.F. 08/03/2001, n. 36).
➤ OMESSO CONFERIMENTO DELL'INCARICO. È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, non avendo ricevuto un mandato ad litem, non svolga alcuna attività difensiva (C.N.F. 12/12/2001, n. 267). Tiene un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che si costituisca sulla base di un falso mandato e che, richiesto, non dia chiarimenti al Consiglio dell'ordine sul suo comportamento (C.N.F. 20/12/2002, n. 203). Tiene una condotta disciplinarmente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che richieda un compenso professionale adducendo una presunta attività di mediazione, prestata in modo spontaneo e non richiesto, e non percepita dalle parti come attività di mediazione (C.N.F. 24/12/2002, n. 212). ➤ CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER AZIONE INUTILMENTE GRAVOSA.
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