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TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE ASSISTITA
Relazione illustrativa
Il titolo II è riservato ai “rapporti con il cliente e la parte assistita”, dicotomia quest’ultima non evidenziata nell’attuale codice, almeno a livello di rubrica del titolo, ma che già si affacciava, in maniera del tutto casuale e promiscua, nel corpo delle singole disposizioni; lo sforzo è stato, anche in questo caso, quello di dare indicazioni certe e coerenti rispetto ad una fungibilità terminologica spesso causa di distonie applicative. In questo titolo, sulla scorta delle previsioni del nuovo ordinamento, è stato più puntualmente scandito il momento genetico del rapporto e dell’incarico professionale, con particolare riferimento agli obblighi informativi ed alla pattuizione del compenso (artt. 23, 25, 27); la previsione concernente il conflitto di interessi (art. 24) ne privilegia la nozione che lo raccorda al concetto di “potenzialita”̀ e non a quello di “effettività” (da qui il “possa determinare” rispetto all’attuale “determini”; l’art. 25 (“accordi
sulla definizione del compenso”) mutua la reinserisce il divieto del patto di quota lite.
Art. 23. Conferimento dell'incarico
previsione da quella della legge n. 247/2012 e
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria
1. L'incarico è conferito dalla parte attività quando, dagli elementi conosciuti, assistita; qualora sia conferito da un terzo, desuma che essa sia finalizzata alla nell'interesse proprio o della parte assistita, realizzazione di operazione illecita. l'incarico deve essere accettato solo con il 6. L'avvocato non deve suggerire consenso di quest'ultima e va svolto nel suo comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o esclusivo interesse. fraudolenti.
2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, 7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 deve accertare l'identità della persona che e 2 comporta l'applicazione della sanzione lo conferisce e della parte assistita. disciplinare dell'avvertimento. La violazione 3. L'avvocato, dopo il conferimento del dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta mandato, non deve intrattenere con il l'applicazione della sanzione disciplinare cliente e con la parte assistita rapporti della censura. La violazione dei doveri di cui economici, patrimoniali, commerciali o di ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione qualsiasi altra natura, che in qualunque della sanzione disciplinare della modo possano influire sul rapporto sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, salvo quanto previsto professionale da uno a tre anni.
dall'art. 25. 4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
Relazione illustrativa
L’art.23 (“conferimento dell’incarico”), salvo quanto già osservato in linea generale, non
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